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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26181/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" su cinque profili: 1) contestazione del ruolo di concorrente quale "palo" sulla base di dichiarazioni testimoniari discordanti e di presunta non certezza nell'identificazione; 2) contestazione della natura confessoria del "memoriale" redatto dall'imputato, che secondo la difesa non dimostrerebbe la conoscenza dell'intenzione del complice di commettere la rapina; 3) critica alla prevalenza data alla chiamata in correità di Capatti, ritenuta contrastante con il contenuto liberatorio del memoriale di quest'ultimo; 4) censura per aver ritenuto il concorso ordinario nella rapina invece del concorso anomalo ex art.116 c.p., con specifico riferimento alla presunta assenza di prova della consapevolezza dell'uso di una pistola giocattolo; 5) doglianza circa l'addebito di concorso anche nel reato di lesione personale, che la difesa riteneva non logico sviluppo della condotta del complice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la censura difensiva fosse, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione delle prove e non una specifica lesione del rapporto motivazione-decisione, in contrasto con il principio che impedisce alla Cassazione di rivalutare i fatti. I giudici hanno confermato la ricostruzione dei fatti: La Mastra avrebbe effettuato un sopralluogo nel supermercato e poi fatto da "palo" mentre il complice commetteva materialmente la rapina; il "memoriale" e la chiamata in correità sono stati ritenuti valutazioni legittime del merito; è stata esclusa l'applicazione del concorso anomalo ex art.116 c.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. Si dà atto che la Corte d'appello aveva confermato per il ricorrente la pena di 2 anni, 10 mesi di reclusione e 900 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020; art. 94, c.2, d.lgs.150/2022

    Disciplinano la possibilità di trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la Corte ha disposto la trattazione scritta in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende; applicato per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • art. 116 cod. pen.

    Regola il concorso anomalo di persone nel reato; la Corte ha escluso la sua configurabilità perché l'evento (la rapina con lesioni) è stato valutato come possibile o prevedibile sviluppo della condotta dolosa originaria, non rientrando nel quadro restrittivo del concorso anomalo.

  • Sezioni Unite, n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo) - principio di diritto

    Sez. U., n. 24591/2020 (Filardo)

    Principio secondo cui i motivi che attengono a vizi della motivazione sono eterogenei e non possono essere cumulati in forma indifferenziata (non è ammessa una censura alternativa e generica di mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità senza specificità).

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la rivalutazione del merito probatorio: il motivo deve colpire il rapporto tra motivazione e decisione, non chiedere una diversa valutazione delle prove.
  • Le censure sulla motivazione devono essere specifiche; non è efficace una denuncia cumulativa e indifferenziata di "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità".
  • I memoriali redatti dall'immediato arrestato possono essere valutati come elementi confessori dal giudice di merito; la legittimità della loro interpretazione è sindacabile in Cassazione solo per travisamento documentabile.
  • La chiamata in correità è prova valutabile e le discrepanze iniziali nelle dichiarazioni del chiamante possono essere ritenute spiegabili e non pregiudicano automaticamente la credibilità della sua testimonianza.
  • Il concorso anomalo (art.116 c.p.) è una figura di stretta interpretazione: richiede che l'evento diverso non sia stato voluto né preveduto (neanche come dolo eventuale) e non può essere applicato quando l'evento diverso era possibile conseguenza della condotta dolosa.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o con vizi di specificità può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) per colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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