Sentenza del 24/04/2018 n. 9993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo al 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le quote di ammortamento del diritto di concessione d'uso di una rete e di impianti acquedottistici di proprietà del Comune di Como. La società aveva iscritto il diritto in bilancio nel 1998 e ne aveva dedotto le quote negli anni successivi. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittimo il recupero, ma aveva escluso interessi e sanzioni per obiettiva incertezza normativa. In Cassazione, l'Agenzia ha contestato tale esclusione; la società ha invece dedotto, in via principale, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica, sostenendo che il termine decorresse dalla dichiarazione relativa all'anno in cui il costo era stato sostenuto e l'ammortamento era stato originariamente iscritto, non da ciascun anno di deduzione della singola quota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo maturata la decadenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per i costi dedotti frazionatamente e per le quote di ammortamento, il termine di decadenza decorre dalla dichiarazione relativa al periodo in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio. Poiché il diritto di concessione era stato iscritto nel 1998 e non era stato tempestivamente contestato, l'accertamento notificato nel 2011, relativo alle quote del 2007, è stato ritenuto tardivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Gli ulteriori motivi della società e tutti i motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
La decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo matura il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per i costi che producono deduzioni frazionate nel tempo, il termine decorre dalla dichiarazione dell'anno in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio, non dalla dichiarazione di ciascun anno in cui viene dedotta la singola quota.
Art. 7 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Ciascun periodo d'imposta costituisce un'obbligazione tributaria autonoma.
Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non opera in modo assoluto quando si tratta di una situazione contabile unitaria, originatasi in un determinato anno e destinata a produrre effetti su annualità successive.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 24 della Costituzione
La disciplina dei termini di decadenza deve evitare che il contribuente resti esposto all'azione del Fisco per un periodo eccessivamente lungo; tale esigenza tutela il diritto di difesa e impone termini effettivi e ragionevoli.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 8
Richiamato dalla società in relazione alla deducibilità delle quote di ammortamento; la questione è rimasta assorbita perché la Corte ha definito la controversia sulla base della decadenza dell'Amministrazione.
Legge n. 127 del 1997, art. 17, commi 51 e 56
Richiamata dalla società per sostenere la legittimità dell'ammortamento del diritto di concessione; anche tale questione è rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento del motivo sulla decadenza.
Massime di principio
- Quando un costo viene iscritto in bilancio e dedotto fiscalmente mediante quote distribuite su più anni, l'Amministrazione deve contestare tempestivamente il presupposto originario del costo o dell'ammortamento entro il termine di decadenza decorrente dalla dichiarazione dell'anno di prima iscrizione.
- Non è normalmente possibile attendere un'annualità successiva, ancora nei termini, per contestare per la prima volta la radicale indeducibilità di un costo già iscritto e ammortizzato da anni, se il termine relativo all'anno originario è scaduto.
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non consente di prorogare indefinitamente i termini di accertamento quando gli effetti fiscali derivano da una situazione contabile unitaria e originaria.
- La regola può essere diversa se l'Ufficio contesta un errore di calcolo o di quantificazione della singola quota, oppure se la posta contabile è stata contestata tempestivamente in un'annualità precedente: in tali casi la contestazione può produrre effetti anche sulle annualità successive.
- In controversie analoghe è essenziale individuare l'anno di sostenimento del costo, l'anno della prima iscrizione in bilancio, le annualità di deduzione e la data di notifica dell'accertamento, verificando il termine di decadenza applicabile.
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