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direttiva

Direttiva 2009/68

Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/68/CE codifica la direttiva 79/532/CEE e stabilisce prescrizioni tecniche comuni per l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. Essa si coordina con la direttiva 2003/37/CE sul sistema di omologazione CE dei trattori e con la direttiva 2009/61/CE sull'installazione dei dispositivi. Gli Stati membri devono riconoscere l'omologazione e non possono ostacolare immatricolazione, vendita, immissione in circolazione o uso dei trattori per i dispositivi conformi. La direttiva si applica dal 1o gennaio 2010 ed abroga la direttiva 79/532/CEE, fatti salvi gli obblighi di recepimento pregressi indicati negli allegati.

Omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali definiti dall'articolo 1, paragrafo 1, ossia veicoli a motore a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per trainare, spingere, portare o azionare strumenti, macchine o rimorchi destinati ad attività agricola o forestale; il campo di applicazione è limitato ai trattori montati su pneumatici con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. La direttiva disciplina l'omologazione CE e nazionale, nonché la libera circolazione nell'Unione, di specifici dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa montati sui trattori, se recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e sono installati conformemente alla direttiva 2009/61/CE.

Omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva 2009/68/CE costituisce una codificazione della direttiva 79/532/CEE e si inserisce nel sistema di omologazione CE dei trattori agricoli o forestali. Il suo obiettivo è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, così da agevolare l'applicazione uniforme della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE.

Finalità e contesto normativo

Il considerando iniziale evidenzia che la precedente direttiva 79/532/CEE era stata più volte e sostanzialmente modificata, rendendo opportuna una codificazione per ragioni di razionalità e chiarezza. La direttiva si coordina inoltre con la direttiva 2009/61/CE, che disciplina l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote, richiamando il principio per cui possono essere utilizzati anche dispositivi già omologati per veicoli a motore, se compatibili.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale come qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, la cui funzione principale è la trazione e che è concepito per trainare, spingere, portare o azionare strumenti, macchine o rimorchi destinati all'attività agricola o forestale. La direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Effetti dell'omologazione e divieti per gli Stati membri

Gli articoli 2 e 3 impongono un obbligo di risultato agli Stati membri: essi non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale, né rifiutare l'immatricolazione o vietare vendita, immissione in circolazione o uso del trattore per ragioni relative ai dispositivi elencati, se tali dispositivi recano il marchio di omologazione CE previsto nell'allegato I e sono installati in conformità alla direttiva 2009/61/CE. La disciplina copre, tra gli altri, fari abbaglianti e anabbaglianti, luci d'ingombro, di posizione, di arresto, indicatori di direzione, catadiottri, illuminazione targa, fendinebbia anteriori e posteriori, proiettori di retromarcia e luci di stazionamento.

Prescrizioni tecniche e allegato I

L'allegato I individua, per ciascun dispositivo, la direttiva settoriale europea da cui deriva il marchio di omologazione CE applicabile. Per i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti sono previste regole specifiche per i proiettori speciali destinati ai trattori agricoli o forestali con diametro D inferiore a 160 mm: i minimi di illuminazione sono ridotti secondo una formula proporzionale, nel rispetto di soglie assolute minime, e il simbolo di omologazione da apporre è il simbolo M in un triangolo con il vertice verso il basso.

Adeguamento tecnico e discrezionalità degli Stati membri

L'articolo 4 rimette l'aggiornamento delle prescrizioni dell'allegato I al progresso tecnico alla procedura di comitologia richiamata dall'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE. Gli Stati membri conservano dunque un margine limitato alla scelta della forma e dei mezzi di recepimento, mentre il risultato sostanziale da garantire è il riconoscimento uniforme dei dispositivi conformi e la non ostatività alla circolazione dei trattori.

Obblighi di recepimento e comunicazione

La direttiva non indica nel testo un termine autonomo di trasposizione, ma richiama, all'articolo 6 e nell'allegato II, parte B, gli obblighi pregressi connessi alla direttiva 79/532/CEE e alle sue modificazioni. L'articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione, successione e decorrenza

L'articolo 6 abroga la direttiva 79/532/CEE, modificata dagli atti indicati nell'allegato II, parte A, salvaguardando però gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione già fissati per tali atti. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III. L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1o gennaio 2010; l'articolo 8 individua negli Stati membri i destinatari del provvedimento.

Disposizioni principali

Definizione e campo di applicazione

L'articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale e limita l'applicazione ai trattori montati su pneumatici con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Riconoscimento dell'omologazione CE e nazionale

L'articolo 2 vieta agli Stati membri di rifiutare l'omologazione CE o nazionale di un trattore per motivi relativi ai dispositivi elencati, purché questi rechino il marchio di omologazione CE dell'allegato I e siano montati conformemente alla direttiva 2009/61/CE.

Divieto di ostacoli alla circolazione e commercializzazione

L'articolo 3 vieta agli Stati membri di rifiutare l'immatricolazione o di vietare vendita, immissione in circolazione o uso del trattore per motivi inerenti agli stessi dispositivi, se conformi al marchio di omologazione CE e alle prescrizioni di installazione della direttiva 2009/61/CE.

Dispositivi coperti

Sono coperti: proiettori abbaglianti e/o anabbaglianti e relative lampade, luci d'ingombro, luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto, indicatori di direzione, catadiottri, illuminazione targa posteriore, proiettori fendinebbia anteriori e posteriori, proiettori di retromarcia e luci di stazionamento.

Adeguamento al progresso tecnico

L'articolo 4 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Obbligo di comunicazione

L'articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione e successione normativa

L'articolo 6 abroga la direttiva 79/532/CEE, modificata dagli atti elencati nell'allegato II, parte A, senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell'allegato II, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Destinatari

L'articolo 8 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Allegato I: marchi di omologazione e riferimenti tecnici

L'allegato I indica, per ciascun dispositivo, la direttiva settoriale di riferimento per il marchio di omologazione CE; per i proiettori speciali con diametro D inferiore a 160 mm introduce adattamenti delle soglie di illuminazione e il simbolo M in un triangolo con il vertice verso il basso in luogo del simbolo CR.

Allegato II: direttiva abrogata e termini pregressi

L'allegato II elenca la direttiva 79/532/CEE e le successive modifiche, nonché i relativi termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione già fissati per gli atti antecedenti.

Allegato III: tavola di concordanza

L'allegato III consente la lettura coordinata tra la direttiva 79/532/CEE e la presente direttiva, rinviando gli articoli della direttiva abrogata ai corrispondenti articoli della nuova codificazione.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradaleagricolturaravvicinamento delle legislazioni

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