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Sentenza

Sentenza del 15/07/2016 n. 2011 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - avviso di liquidazione - compravendita immobiliare - immobile successivamente demolito e riedificato sull'area di sedime - applicazione dell'aliquota di imposta per cessione di area edificabile - non è legittima - elementi soggettivi - intenzione delle parti contraenti circa le vicende del bene dopo la compravendita - non rilevano.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva applicato, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, la maggiore aliquota prevista per la vendita di terreni edificabili a una compravendita avente formalmente a oggetto un fabbricato. Il fabbricato era stato successivamente demolito dal nuovo proprietario e ricostruito sulla medesima area di sedime. Secondo il contribuente, le vicende successive alla vendita e l’intenzione dell’acquirente di demolire e ricostruire non potevano modificare la natura del bene trasferito né il presupposto dell’imposta, già verificatosi al momento della compravendita.

La decisione

L’avviso di liquidazione è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato. La successiva demolizione e ricostruzione dell’immobile non consente di qualificare retroattivamente la compravendita come cessione di un’area edificabile. Gli elementi soggettivi relativi alle intenzioni delle parti e alle vicende future del bene non incidono sull’entità sostanziale del bene compravenduto, soprattutto perché riguardano attività successive al momento impositivo e dipendenti dalla volontà dell’acquirente, soggetto diverso da quello eventualmente gravato dall’imposta.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro)

    La qualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro deve fondarsi sugli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione e sulla sua effettiva natura al momento in cui si verifica il presupposto d’imposta, senza attribuire rilievo determinante a intenzioni soggettive o a vicende successive, come la demolizione e ricostruzione del bene da parte dell’acquirente.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, la natura del bene trasferito deve essere valutata principalmente sulla base del contenuto dell’atto e della situazione esistente al momento della compravendita.
  • La successiva demolizione di un fabbricato e la ricostruzione sull’area di sedime non trasformano retroattivamente la vendita del fabbricato in una cessione di area edificabile.
  • Le intenzioni future delle parti, in particolare quelle dell’acquirente, non sono normalmente sufficienti a modificare la qualificazione fiscale dell’operazione già perfezionata.
  • Per applicare una maggiore aliquota non è sufficiente dimostrare che il bene sarà utilizzato per una diversa operazione edilizia: occorre che tale diversa natura risulti giuridicamente e oggettivamente dall’atto e dalla situazione esistente al momento del trasferimento.
  • Le vicende successive alla compravendita possono assumere rilievo solo se incidono direttamente sugli effetti giuridici dell’atto o se sono già incorporate nell’operazione negoziale originaria; non bastano, invece, mere condotte future e autonome dell’acquirente.

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