Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 754/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate da sentenze civili passate in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione delle sentenze n. 1934/2019 del Tribunale civile di Catanzaro e n. 643/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro, quest’ultima confermativa della prima, limitatamente al pagamento delle spese di lite ivi liquidate. Il Comune di Squillace non si è costituito. Nel corso del giudizio, con memoria del 2 marzo 2026, i ricorrenti hanno dichiarato che il Comune aveva provveduto al pagamento delle somme dovute e hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha integralmente pagato le somme oggetto della domanda di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Comune, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento è intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, sicché il Comune deve essere considerato virtualmente soccombente. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.286,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione delle sentenze e il pagamento delle somme ivi liquidate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l’amministrazione adempie solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.