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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10193/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per estorsione a carico di entrambi (con esclusione per Petrone di una specifica aggravante), deducendo vizi di motivazione e violazioni processuali. Contestano in particolare: la qualificazione come estorsive delle somme versate dalla persona offesa (Pascarella) invece che come corrispettivo di un patto sinallagmatico con il clan; la mancata spiegazione del contributo criminoso specifico di Petrone in relazione ai singoli episodi; la duplicazione ingiustificata di episodi estorsivi (capo F) rispetto ad altri fatti (capo B); la erronea applicazione ed insufficiente motivazione delle aggravanti (art. 416-bis, art. 628 comma 3 n.1) sotto il profilo del metodo e dell'agevolazione; l'uso di precedenti ai fini della determinazione della pena (art. 99, comma 4) e il diniego non motivato delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi sotto il profilo del vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità. Ha rilevato che la Corte d'appello ha mutato la ricostruzione probatoria rispetto al GUP senza adeguatamente confrontare e motivare la scelta di privilegiare le dichiarazioni del collaboratore (Leone) rispetto a quelle della persona offesa (Pascarella), omettendo di spiegare la complessiva valutazione della loro attendibilita' e il principio di "scindibilita'" delle dichiarazioni. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiama l'obbligo del giudice di motivare la valutazione delle prove testimoniali e di spiegare le ragioni per le quali parti diverse della stessa deposizione possono essere accolte o respinte (principio di scindibilita').

  • art. 546 cod. proc. pen.

    invocato in relazione ai vizi di motivazione e alla legge processuale applicabile nella fase di impugnazione; la Corte ha richiamato la necessita' di motivazioni adeguate nella decisione di merito.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    richiesto come presidio procedurale nell'ambito della valutazione delle prove e delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto mancante la motivazione richiesta.

  • art. 629 cod. gen.

    citato nel ricorso come parametro di riferimento per i profili di nullita' o vizio di motivazione; la Corte ha valutato la conformita' motivazionale alla normativa generale.

  • art. 56 cod. pen.

    richiamato in relazione al concorso di persone e alla partecipazione nei reati; la Corte ha esaminato l'omessa motivazione circa il ruolo specifico del ricorrente.

  • art. 416-bis cod. pen. (circ. 1)

    l'aggravante collegata all'aver agevolato un'associazione mafiosa e' stata contestata per carenza probatoria circa l'operativita' del clan e per la insufficiente motivazione sul collegamento tra intimidazione e agevolazione.

  • art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    l'aggravante per aver agito in piu' persone riunite e' stata censurata per avere equivocato il momento intimidatorio con quello di riscossione delle somme, senza dimostrare il maggiore disvalore richiesto.

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    richiamato in proposito all'utilizzo dei precedenti del coimputato nel giudizio di determinazione della pena; la corte ha rilevato carenza motivazionale sulla rilevanza attribuita ai precedenti.

Massime di principio

  • Quando le dichiarazioni delle parti offrono versioni contrastanti, il giudice di merito deve motivare chiaramente perché ritiene piu' attendibile l'una rispetto all'altra; non e' sufficiente affermare la preferenza senza confronto puntuale delle prove.
  • Il principio di "scindibilita'" delle deposizioni impone che, se si accetta solo parte di una testimonianza, il giudice deve spiegare le ragioni di tale scelta e come cio' non determini contraddizioni logiche nella valutazione probatoria complessiva.
  • Per qualificare come estorsive somme periodiche versate a soggetti criminali occorre provare l'ingiusto profitto e l'assenza di un corrispettivo sinallagmatico; rapporti di protezione o patti criminali pregressi possono far venir meno il requisito dell'ingiustizia se provati.
  • L'applicazione di aggravanti (es. collegamento ad associazione mafiosa, piu' persone riunite) richiede elementi concreti che colleghino il fatto contestato all'elemento aggravante; non basta riferirsi a deduzioni o a meri effetti di percezione della vittima.
  • Il diniego o il riconoscimento di attenuanti o l'uso di precedenti per la determinazione della pena richiedono motivazioni specifiche, non formule generiche; la mancata motivazione puo' condurre all'annullamento della decisione.
  • In presenza di prove basate su collaboratori o pentiti, il giudice deve indicare le ragioni per cui tali fonti sono ritenute piu' o meno affidabili, soprattutto quando contrastano con la versione della persona offesa.

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