Cassazione Penale, Sentenza n. 10193/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per estorsione a carico di entrambi (con esclusione per Petrone di una specifica aggravante), deducendo vizi di motivazione e violazioni processuali. Contestano in particolare: la qualificazione come estorsive delle somme versate dalla persona offesa (Pascarella) invece che come corrispettivo di un patto sinallagmatico con il clan; la mancata spiegazione del contributo criminoso specifico di Petrone in relazione ai singoli episodi; la duplicazione ingiustificata di episodi estorsivi (capo F) rispetto ad altri fatti (capo B); la erronea applicazione ed insufficiente motivazione delle aggravanti (art. 416-bis, art. 628 comma 3 n.1) sotto il profilo del metodo e dell'agevolazione; l'uso di precedenti ai fini della determinazione della pena (art. 99, comma 4) e il diniego non motivato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi sotto il profilo del vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità. Ha rilevato che la Corte d'appello ha mutato la ricostruzione probatoria rispetto al GUP senza adeguatamente confrontare e motivare la scelta di privilegiare le dichiarazioni del collaboratore (Leone) rispetto a quelle della persona offesa (Pascarella), omettendo di spiegare la complessiva valutazione della loro attendibilita' e il principio di "scindibilita'" delle dichiarazioni. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
richiama l'obbligo del giudice di motivare la valutazione delle prove testimoniali e di spiegare le ragioni per le quali parti diverse della stessa deposizione possono essere accolte o respinte (principio di scindibilita').
art. 546 cod. proc. pen.
invocato in relazione ai vizi di motivazione e alla legge processuale applicabile nella fase di impugnazione; la Corte ha richiamato la necessita' di motivazioni adeguate nella decisione di merito.
art. 605 cod. proc. pen.
richiesto come presidio procedurale nell'ambito della valutazione delle prove e delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto mancante la motivazione richiesta.
art. 629 cod. gen.
citato nel ricorso come parametro di riferimento per i profili di nullita' o vizio di motivazione; la Corte ha valutato la conformita' motivazionale alla normativa generale.
art. 56 cod. pen.
richiamato in relazione al concorso di persone e alla partecipazione nei reati; la Corte ha esaminato l'omessa motivazione circa il ruolo specifico del ricorrente.
art. 416-bis cod. pen. (circ. 1)
l'aggravante collegata all'aver agevolato un'associazione mafiosa e' stata contestata per carenza probatoria circa l'operativita' del clan e per la insufficiente motivazione sul collegamento tra intimidazione e agevolazione.
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
l'aggravante per aver agito in piu' persone riunite e' stata censurata per avere equivocato il momento intimidatorio con quello di riscossione delle somme, senza dimostrare il maggiore disvalore richiesto.
art. 99, comma 4 cod. pen.
richiamato in proposito all'utilizzo dei precedenti del coimputato nel giudizio di determinazione della pena; la corte ha rilevato carenza motivazionale sulla rilevanza attribuita ai precedenti.
Massime di principio
- Quando le dichiarazioni delle parti offrono versioni contrastanti, il giudice di merito deve motivare chiaramente perché ritiene piu' attendibile l'una rispetto all'altra; non e' sufficiente affermare la preferenza senza confronto puntuale delle prove.
- Il principio di "scindibilita'" delle deposizioni impone che, se si accetta solo parte di una testimonianza, il giudice deve spiegare le ragioni di tale scelta e come cio' non determini contraddizioni logiche nella valutazione probatoria complessiva.
- Per qualificare come estorsive somme periodiche versate a soggetti criminali occorre provare l'ingiusto profitto e l'assenza di un corrispettivo sinallagmatico; rapporti di protezione o patti criminali pregressi possono far venir meno il requisito dell'ingiustizia se provati.
- L'applicazione di aggravanti (es. collegamento ad associazione mafiosa, piu' persone riunite) richiede elementi concreti che colleghino il fatto contestato all'elemento aggravante; non basta riferirsi a deduzioni o a meri effetti di percezione della vittima.
- Il diniego o il riconoscimento di attenuanti o l'uso di precedenti per la determinazione della pena richiedono motivazioni specifiche, non formule generiche; la mancata motivazione puo' condurre all'annullamento della decisione.
- In presenza di prove basate su collaboratori o pentiti, il giudice deve indicare le ragioni per cui tali fonti sono ritenute piu' o meno affidabili, soprattutto quando contrastano con la versione della persona offesa.
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