Sentenza n. 5818/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 5518/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 11299/2024 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.07.2025, notificata il 23.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare 1.000 euro nominali sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5518/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 luglio 2025, notificata il 23 luglio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditarle sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 1.000 euro, quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva adempiuto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, dando esecuzione al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha posto le spese a carico dell'Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo il decorso dei termini di legge e dopo la presentazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è indicata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; la sentenza dichiara cessata la materia del contendere dopo l'esecuzione integrale del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta interamente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la scadenza dei termini di legge e dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
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