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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 18379 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava al contribuente il recupero a tassazione di maggiore IRPEF per l'anno 2005, correlata a maggior reddito da capitale attribuito al socio per la partecipazione al 50% nella D.C. S.r.l., sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili a soci di società a ristretta base partecipativa. L'accertamento era derivato dall'accertamento induttivo, divenuto definitivo, nei confronti della società per omessa dichiarazione. Il contribuente impugnò sostenendo l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione, in particolare per la mancata allegazione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza posto a base dell'accertamento societario, che avrebbe impedito di conoscere i rilievi che hanno determinato l'accertamento induttivo della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo infondata la statuizione di illegittimità motivazionale posta a fondamento della sentenza impugnata: l'avviso notificato al socio era integrato, sotto il profilo della motivazione, per relationem dall'avviso notificato alla società (allegato). La Corte ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame di fatto (anche con riferimento alla documentazione relativa alla situazione clinica del contribuente e all'allegata interruzione dei rapporti con la società e l'altro socio) e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 2

    La Corte ha valutato la legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento; ha ritenuto che l'obbligo motivazionale verso il socio possa essere assolto per relationem mediante l'allegazione dell'avviso rivolto alla società.

  • Codice civile, art. 2476

    Richiamato per affermare che il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e quindi può prendere visione dell'accertamento societario e dei suoi documenti giustificativi, giustificando il rinvio per relationem.

  • Codice civile, art. 2261

    Richiamato nel ricorso; la Corte lo considera nel contesto della normativa civilistica relativa alla partecipazione e agli obblighi di informazione tra soci, sebbene il fulcro della decisione sia la motivazione tributaria.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Riferimento alla disciplina sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che la motivazione è soddisfatta quando il socio può conoscere, per relationem, le ragioni dell'accertamento societario.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento del motivo di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali/di diritto), invocato dall'Amministrazione per lamentare la falsa applicazione delle norme tributarie sulla motivazione.

Massime di principio

  • La motivazione di un avviso di accertamento rivolto a un socio può essere soddisfatta per relationem mediante l'allegazione dell'avviso notificato alla società, quando il socio abbia la possibilità di accedere alla documentazione societaria (art. 2476 c.c.).
  • La mera mancata produzione in copia del processo verbale di constatazione (es. Guardia di Finanza) non determina automaticamente il vizio di motivazione se il contribuente è stato posto in condizione di conoscere, nei termini essenziali, i fatti e le ragioni giuridiche posta a base dell'accertamento societario.
  • La presunzione di distribuzione di utili extracontabili tra soci di società a ristretta base partecipativa è rilevante per l'imposizione diretta sui soci, ma resta superabile dal contribuente mediante prova contraria (es. prova di estraneità alla gestione o interruzione dei rapporti).
  • In caso di contestazione sulla motivazione, il giudice di merito deve valutare sia la legittimità formale dell'atto sia l'effettiva capacità del destinatario di conoscere le ragioni dell'accertamento; la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per ulteriore accertamento di fatto quando siano necessarie valutazioni probatorie non svolte.
  • Nei ricorsi tributari è rilevante verificare sempre se l'atto impugnato richiami e alleghi atti presupposti; l'allegazione agli atti dell'avviso societario è elemento decisivo per la regolarità motivazionale dell'avviso al socio.

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