Cassazione Civile, Ordinanza n. 17072/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso di euro 8.600.000,00 versati a titolo di addizionale IRES per l’anno 2009 prevista dall’art. 81, commi 16-18, del d.l. n. 112/2008, ritenendola incostituzionale per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117 Cost. A seguito del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, che aveva sì dichiarato l’illegittimità della disciplina, ma aveva limitato gli effetti della pronuncia al giorno successivo alla pubblicazione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e alla sentenza n. 10/2015, sostenendo che la decisione della Corte costituzionale dovesse avere efficacia retroattiva e che il riferimento motivazionale alla decorrenza non retroattiva fosse privo di vincolatività; 2) violazione degli artt. 136 e 137 Cost. e dell’art. 30 l. n. 87/1953, per asserita lesione del giudicato costituzionale, poiché il dispositivo riprodurrebbe la regola generale di retroattività delle pronunce di illegittimità; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 6, 13 e 14 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1, assumendo che la limitazione temporale non potesse pregiudicare chi avesse già proposto azione giudiziaria prima della sentenza costituzionale e che la disciplina si ponesse in contrasto con il diritto a tutela giurisdizionale effettiva e con la protezione patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita la deduzione diretta di violazioni costituzionali in cassazione senza passare attraverso la questione di legittimità della norma applicata; ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015 non era un mero obiter, ma esprimeva la ratio decisiva della modulazione temporale degli effetti della declaratoria, limitati ex nunc per esigenze di bilanciamento tra valori costituzionali, in particolare tutela dell’equilibrio di bilancio, uguaglianza e solidarietà. La Corte ha escluso che potesse essere riconsiderato quel bilanciamento o che si potesse distinguere tra rapporti già portati in giudizio e altri rapporti pendenti, osservando anche che eventuali profili di contrasto con la CEDU non consentono disapplicazione della sentenza costituzionale. Ha infine richiamato il precedente consolidato secondo cui le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale con efficacia differita non producono effetti ex tunc, neppure nei procedimenti in corso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna alle spese e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81, commi 16-18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
Norma istitutiva dell’addizionale IRES oggetto della domanda di rimborso; la sua illegittimità costituzionale è stata dichiarata dalla Corte costituzionale, ma con effetti temporali limitati al futuro.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale dedotto dalla contribuente e come principio coinvolto nel bilanciamento operato dalla Corte costituzionale insieme alla solidarietà e all’equilibrio di bilancio.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla contribuente tra i parametri di incostituzionalità della disciplina fiscale.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la limitazione temporale non potesse pregiudicare chi avesse già adito il giudice; la Corte ha escluso che la pronuncia costituzionale lo violasse.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla contribuente tra i parametri di illegittimità della Robin tax.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della pretesa fiscale e della sua dedotta illegittimità.
art. 77 Cost.
Richiamato dalla contribuente tra i parametri costituzionali invocati.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva e al giusto processo.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU.
art. 136 Cost.
La Corte afferma che le sentenze costituzionali hanno efficacia erga omnes e che il dispositivo va letto alla luce della motivazione; nel caso esaminato la motivazione delimita temporalmente gli effetti della declaratoria.
art. 137 Cost.
Richiamato per escludere la impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato dalla ricorrente come norma sul giudicato costituzionale; la Corte ritiene infondato il rilievo perché la pronuncia costituzionale ha correttamente modulato i propri effetti temporali.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso dedotti come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Base formale del motivo prospettato come violazione del giudicato costituzionale e vizio processuale.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto a una risposta giurisdizionale effettiva; la Corte osserva che la disciplina convenzionale richiede un adeguato bilanciamento e che nella specie la tutela era stata assicurata.
art. 13 CEDU
Invocato dalla ricorrente in relazione all’effettività del rimedio giurisdizionale.
art. 14 CEDU
Invocato per denunciare una pretesa discriminazione nella tassazione selettiva delle imprese soggette alla Robin tax.
art. 1 Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU
Invocato per la tutela dell’integrità patrimoniale; la Corte esclude che ciò imponga l’applicazione retroattiva della declaratoria di illegittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato.
art. 12 Cost.
Non citato nel testo
Massime di principio
- Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale possono essere legittimamente corredate da una modulazione temporale degli effetti, quando la motivazione evidenzi un necessario bilanciamento tra principi costituzionali contrapposti; in tal caso la limitazione al futuro non è un mero obiter, ma parte integrante della ratio decidendi.
- Il dispositivo della sentenza costituzionale va interpretato alla luce della motivazione, e quando la motivazione esplicita in modo chiaro la decorrenza ex nunc degli effetti della declaratoria, il giudice comune non può attribuire alla pronuncia efficacia retroattiva.
- Non è ammissibile in cassazione la deduzione diretta di violazione di norme costituzionali senza che la censura sia veicolata attraverso la corretta critica della norma di legge applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.
- La sentenza costituzionale con effetti differiti produce effetti erga omnes e si impone anche nei procedimenti pendenti, senza che la mera pendenza del giudizio o l’avvenuta proposizione del ricorso prima della pronuncia possano fondare un regime differenziato.
- Eventuali profili di contrasto con la CEDU non consentono al giudice ordinario di disapplicare la sentenza della Corte costituzionale; il tema resta comunque governato dal bilanciamento già effettuato dal giudice delle leggi, nei limiti in cui la questione attenga all’efficacia temporale della declaratoria.
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