Sentenza n. 1056/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del decreto trasmesso con nota prot. DGPROF0047848-P-05/08/2024, emesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, “Curso Superior en Higiene Bucodental”, presso "CEU – Universidad San Pablo” di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 01/12/2022, all’espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, ai fini dell’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Igienista dentale; - della nota del 24 luglio 2024 con la quale il Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ex Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N., ha richiesto a parte ricorrente di effettuare un’opzione di scelta tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, attraverso un apposito modulo; - del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all’articolo 16, comma 5, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del giorno 8 maggio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire l’annullamento o la riduzione della misura compensativa disposta nei confronti della ricorrente, in quanto abnorme e sproporzionata; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad ottenere l’annullamento o la riduzione della misura compensativa disposta nei suoi confronti, sulla base dei necessari parametri di proporzionalità e in relazione al complesso iter di studi già acquisito; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga in favore di parte ricorrente l’annullamento o la riduzione della misura compensativa assegnatale, nel rispetto dei parametri di proporzionalità, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha subordinato il riconoscimento in Italia del titolo professionale spagnolo di igienista dentale al superamento, alternativamente, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento di 18 mesi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Salute ha subordinato il riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti in Spagna, denominati “Técnico Superior en Higiene Bucodental” e “Curso Superior en Higiene Bucodental”, al superamento di una misura compensativa: una prova attitudinale relativa a discipline per complessivi 94 crediti oppure un tirocinio di adattamento di 18 mesi. Ha dedotto la violazione dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, dell’art. 22 del d.lgs. 206/2007, dei principi europei di libera circolazione, concorrenza e proporzionalità, della Convenzione di Lisbona, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, il percorso formativo spagnolo sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quello italiano e l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato gli studi compiuti, imponendo una misura compensativa abnorme, consistente nella sostanziale ripetizione della formazione già acquisita. Il Ministero ha contestato le censure, sostenendo la non sovrapponibilità dei percorsi formativi italiano e spagnolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di lite. Il Collegio ha ritenuto che il decreto fosse adeguatamente motivato sulla base dell’istruttoria e delle valutazioni della Conferenza di servizi dell’8 maggio 2024. La Conferenza aveva esaminato entrambi i titoli conseguiti in Spagna, raffrontandoli con il percorso italiano, e aveva individuato differenze sostanziali: la formazione spagnola aveva natura non universitaria ed era riconducibile al livello di cui all’art. 11, lett. c), della direttiva 2005/36/CE, mentre la qualifica italiana era riconducibile al livello di cui all’art. 11, lett. d); inoltre, il percorso spagnolo durava due anni, con 2.000 ore complessive, mentre quello italiano prevedeva tre anni e 4.500 ore. Erano state altresì rilevate carenze contenutistiche in discipline caratterizzanti e professionalizzanti, tra cui tecniche mediche applicate, odontostomatologia, scienze cliniche interdisciplinari e medicina legale, ritenute necessarie per le competenze preventive e cliniche richieste all’igienista dentale in Italia. Il TAR ha quindi escluso il difetto di istruttoria, il travisamento, l’illogicità e la sproporzione della misura compensativa. Ha richiamato propri precedenti conformi, ritenendo congrua anche la durata di 18 mesi del tirocinio, in rapporto alle differenze di durata, contenuto e impegno formativo. Il giudice ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di carattere ufficiale. La domanda risarcitoria non è stata accolta, in quanto il ricorso principale è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a una misura compensativa quando sussistono differenze sostanziali tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 22, comma 8-bis, d.lgs. 206/2007
È stato richiamato quale base normativa della decisione di imporre, in presenza di difformità formative sostanziali, un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.
art. 11, lettere c) e d), direttiva 2005/36/CE
La diversa classificazione del livello della qualifica spagnola e di quella italiana costituisce uno degli elementi posti a fondamento della misura compensativa.
artt. 45 e 49 TFUE
Secondo la Corte di giustizia UE, non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e non abbia carattere ufficiale nello Stato d’origine.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
La pronuncia della Corte di giustizia UE è stata ritenuta rilevante perché disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito della libera circolazione.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione, poiché il provvedimento recepiva le valutazioni tecniche analitiche della Conferenza di servizi.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica e per equivalente è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’amministrazione può imporre una misura compensativa quando accerti differenze sostanziali tra il percorso formativo estero e quello previsto nello Stato ospitante, purché tali differenze siano specificamente individuate e riferite a competenze necessarie per l’esercizio della professione.
- La valutazione della sostanziale equivalenza tra titoli professionali esteri e titolo nazionale richiede un esame comparativo della durata, del livello istituzionale, del contenuto delle materie e dell’impegno formativo teorico-pratico dei rispettivi percorsi.
- È adeguatamente motivato il provvedimento che, richiamando le valutazioni dell’organo tecnico competente, descriva le carenze contenutistiche e le differenze strutturali del percorso estero rispetto a quello nazionale, anche individuando le discipline professionalizzanti non adeguatamente studiate.
- La durata di una misura compensativa deve essere valutata in rapporto alle differenze accertate tra i percorsi formativi; non è sproporzionato un tirocinio di adattamento di 18 mesi quando il percorso estero abbia durata e monte orario significativamente inferiori rispetto a quello nazionale e presenti rilevanti carenze contenutistiche.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di riconoscere, ai fini della valutazione delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di carattere ufficiale nello Stato d’origine.
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