Sentenza del 30/03/2021 n. 451 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Rendita catastale - valore del terreno - pala eolica - cd. "imbullonato" - è tale - scomputo - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione della determinazione della rendita catastale del terreno che aveva incluso nel valore imponibile anche il valore commerciale delle pale eoliche; il ricorrente chiedeva lo scomputo del valore delle pale in quanto macchinari "imbullonati" funzionali all'impianto eolico e pertanto non costituenti valore del suolo ai fini catastali
La decisione
il giudice ha accolto il ricorso: per la determinazione della rendita catastale del terreno il valore delle pale eoliche va scorporato e non va computato nella rendita del terreno. La sentenza applica e interpreta l'art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ritenendo che i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti "imbullonati" e funzionali al processo produttivo siano esclusi dalla base di determinazione della rendita catastale del bene immobile su cui poggiano; conseguentemente è disposto lo scomputo del valore delle pale eoliche dal valore complessivo attribuito al terreno ai fini catastali
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 21
art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015
la norma esclude ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, definiti anche come "imbullonati"; la giurisprudenza ha interpretato tale esclusione come applicabile anche ai macchinari/impianti posati sul terreno ma removibili o collegati mediante bullonatura, e destinati all'attività produttiva (es. pale eoliche), per i quali va scomputato il valore dal calcolo della rendita del terreno
Massime di principio
- Se macchinari o impianti sono "imbullonati" e funzionali a un processo produttivo, il loro valore va escluso dal valore del terreno ai fini della rendita catastale (scomputo).
- Occorre valutare la natura dell'aggancio e la reversibilità: se l'elemento è effettivamente removibile senza compromettere il bene immobile o la sua destinazione, tende a qualificarsi come bene mobile escluso dalla rendita del suolo.
- La prova del carattere 'imbullonato' e della funzionalità produttiva è a carico del richiedente che chiede lo scomputo: documentazione tecnica, certificazioni di impianto e perizia di stima sono decisive.
- Se l'impianto è talmente integrato nella struttura del terreno (rimozione altererebbe significativamente il bene) può configurarsi l'inclusione nel valore del terreno; va quindi fatto un giudizio tecnico caso per caso.
- Per ottenere lo scomputo è opportuno chiedere all'Agenzia delle Entrate/Catasto la rettifica della rendita presentando relazione tecnica e stima separata del valore delle componenti mobili; in mancanza di accoglimento, il ricorso giurisdizionale ha buone probabilità di successo se la documentazione è completa.
- La distinzione tra valore del suolo e valore delle attrezzature è fondamentale anche ai fini fiscali e tributari correlati (IMU, imposte catastali): evitare l'inclusione impropria può ridurre la base imponibile.
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