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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41122/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione dell'11/04/2008 che ha comminato a Telecapri una sanzione amministrativa di € 641.739,01 ai sensi dell'art. 174-bis l. n. 633/1941, in quanto presso la sede della società sarebbero stati rinvenuti 2.596 supporti contenenti opere filmiche privi del contrassegno SIAE e quindi ritenuti illecitamente riprodotti. In appello la Prefettura ha confermato l'irrogazione della sanzione basandosi, oltre che sull'assenza del bollino, sulla mancata esibizione della licenza SIAE e della prova del pagamento dei diritti

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi e terzi motivi di ricorso, ritenendo violato il principio di correlazione tra il fatto contestato e il fatto assunto a base della sanzione: siccome i fatti contestati (nella notifica) erano fondati esclusivamente sulla mancanza del contrassegno SIAE in un periodo anteriore al D.P.C.M. 31/2009, la Corte d'appello non poteva trarre dall'assenza del bollino la prova di illecito duplicazione. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e deciso nel merito l'annullamento dell'ingiunzione, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese dell'intero giudizio (compensi complessivi € 32.000,00 con ripartizione tra gradi di giudizio, forfettario 15% sui singoli importi, esborsi € 700,00 e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 174-bis legge n. 633/1941

    Norma utilizzata come parametro per sanzionare riproduzioni illecite di opere dell'ingegno; la sola mancanza del contrassegno SIAE, in periodo anteriore alla notifica comunitaria della regola tecnica, non è idonea a provare l'illecita duplicazione ai fini della sanzione amministrativa o penale

  • art. 14 legge n. 689/1981

    Principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione: la sanzione amministrativa non può essere comminata per una fattispecie diversa da quella effettivamente contestata, pena la lesione del diritto di difesa

  • Direttiva 83/189/CEE (normativa sulle "regole tecniche")

    Richiede che le "regole tecniche" siano notificate alla Commissione UE; in mancanza di notifica la regola tecnica non può essere fatta valere nei confronti dei privati

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-20/05 ("Schwibbert")

    l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato rientra nel novero delle "regole tecniche"... qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale

    Principio: la normativa italiana sul contrassegno SIAE, se non preventiva-mente notificata alla Commissione come regola tecnica, non è opponibile ai privati e non può costituire base per sanzioni

  • D.P.C.M. n. 31/2009

    Ha disciplinato nuovamente termini e modalità di rilascio/apposizione del contrassegno SIAE ed è stato notificato alla Commissione UE; le disposizioni del decreto, essendo state notificate, risultano ora opponibili ai privati

  • Giurisprudenza penale della Cassazione (es. Cass. pen. n. 23678/2016; n. 14415/2013; nn. 2376/2011, 24823/2011)

    La Corte penale ha chiarito che la non opponibilità della regola tecnica sul contrassegno comporta l'inefficacia della sola fattispecie penale basata unicamente sulla mancanza del bollino; l'assenza del contrassegno, in tale contesto, non può neppure costituire mero indizio dell'illecita duplicazione

Massime di principio

  • Se la sanzione amministrativa è fondata esclusivamente sulla mancanza del contrassegno SIAE ed i fatti sono anteriori alla notificazione della regola tecnica alla Commissione UE, la norma sul contrassegno non è opponibile e la sanzione è annullabile
  • Il giudice non può sostituire la contestazione originaria con un diverso fatto: deve sussistere correlazione tra il contenuto della contestazione e la fattispecie sanzionata (diritto di difesa)
  • La mancanza del contrassegno, da sola, non prova l'illecita duplicazione quando la regola tecnica non è stata notificata; occorrono ulteriori e specifici elementi di prova dell'abusiva riproduzione o della diffusione
  • Dopo la notificazione (es. D.P.C.M. 31/2009) l'obbligo del contrassegno è nuovamente opponibile: per fatti successivi alla notificazione l'assenza del bollino può avere rilievo probatorio secondo le circostanze concrete
  • In caso di accertamento penale favorevole o di questioni connesse tra illecito amministrativo e reato, il giudice civile/amministrativo deve valutare la rilevanza del giudicato penale ma non può applicare regole tecniche non opponibili; comunque occorre verificare se il giudicato penale renda necessaria l'ulteriore valutazione o l'assorbimento delle censure
  • La Pubblica Amministrazione, quando in giudizio si fonda su elementi diversi dalla contestazione originaria (per es. sulla mancanza di licenza o sul mancato pagamento dei diritti), deve averli espressamente contestati in fase di notifica per poterli poi utilizzare ai fini sanzionatori; altrimenti si viola il principio di correlazione

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