Sentenza n. 4581/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3633/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3633/2025, quanto al rimborso dei contributi unificati versati nei due gradi di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3633/2025, che aveva accolto l’appello della cooperativa cedente, compensando le spese di lite. Dopo avere notificato la sentenza alle amministrazioni intimate, unitamente alla procura alle liti contenente la cessione del credito relativo alle spese di lite e al rimborso dei contributi unificati, ha lamentato la persistente inerzia dell’amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento di complessivi € 15.000,00, oltre accessori, in favore del procuratore antistatario e cessionario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002, il contributo unificato è posto ex lege a carico della parte soccombente anche quando le spese di giudizio siano state compensate. L’obbligazione di rimborso ha importo predeterminato, non è rimessa alla disponibilità del giudice e non richiede una specifica statuizione nella sentenza ai fini dell’ottemperanza. Ha quindi ordinato all’amministrazione soccombente di corrispondere € 15.000,00 a titolo di rimborso dei contributi unificati, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Brindisi, o un funzionario da questi delegato, ponendo l’eventuale compenso del commissario a carico dell’amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
L'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio.
L’obbligazione di pagamento del contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente, ha importo predeterminato, non può essere compensata né modificata dal giudice e non richiede una specifica statuizione nella sentenza ai fini dell’esecuzione.
Massime di principio
- Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando la sentenza disponga la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
- L’obbligazione di rimborso del contributo unificato, essendo predeterminata dalla legge e sottratta alla disponibilità del giudice, può essere fatta valere in sede di ottemperanza anche se la sentenza da eseguire non contiene una specifica statuizione sul relativo rimborso.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione inadempiente può essere onerata del pagamento entro un termine prefissato e, in caso di ulteriore inerzia, può essere sostituita da un commissario ad acta nominato dal giudice.
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