Sentenza n. 3383/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02305/2025, resa tra le parti, del provvedimento prot. 9670 del 31.07.2025 del Comune di Monteforte d'Alpone sottoscritto dal Segretario Comunale Dott. Riccardo Cabazzi, avente ad oggetto il diniego dell'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025 presentata dal sig. Luigi Masconale, unitamente ad ogni altro atto preordinato, consequenziale, anche non conosciuto, riservati motivi aggiunti e conseguentemente per l'accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025, con conseguente ordine al Comune intimato di esibizione della richiesta documentazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso agli atti della procedura relativa alla concessione di plateatico rilasciata al vicino esercizio pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario e concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva presentato una prima istanza di accesso agli atti della procedura concessoria relativa al plateatico rilasciato dal Comune a un esercizio pubblico confinante con il proprio immobile commerciale. La prima istanza era stata respinta, dopo la formazione del silenzio-rigetto, poiché la mera vicinitas non era stata ritenuta sufficiente a fondare l’accesso all’intera procedura. Con una seconda istanza, l’interessato aveva richiesto nuovamente la domanda, la concessione, gli elaborati tecnici e la documentazione del fascicolo, deducendo però uno specifico interesse diretto, concreto e attuale: la svalutazione dell’immobile, la minore appetibilità locatizia, la riduzione dell’accesso dei clienti alla propria attività, l’aumento della rumorosità e la diminuzione dei parcheggi disponibili. Il Comune aveva nuovamente negato l’accesso, ritenendo che la titolarità di una situazione giuridicamente tutelata non fosse sufficiente e che mancasse un collegamento concreto tra i documenti richiesti e una posizione sostanziale incisa dall’attività amministrativa. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso, considerando il secondo diniego meramente confermativo del precedente diniego ormai inoppugnabile. L’appellante ha contestato tale qualificazione, sostenendo che le due istanze erano autonome: la prima era stata formulata anche nella prospettiva dell’accesso civico e, quanto all’accesso documentale, in termini generici; la seconda era invece esclusivamente documentale, puntualmente motivata e fondata su un pregiudizio specifico.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la seconda istanza non costituisse una mera reiterazione della prima, poiché la prospettazione dell’interesse legittimante era stata modificata e precisata: era stata abbandonata la prospettiva dell’accesso civico ed era stato specificamente rappresentato il pregiudizio derivante dalla concessione sulla sfera giuridica ed economica dell’istante. Tale nuova prospettazione imponeva al Comune un autonomo esercizio del potere e l’adozione di una nuova determinazione, autonomamente impugnabile. Nel merito, il diritto di accesso è stato riconosciuto, poiché l’interessato aveva dimostrato una vicinanza giuridicamente qualificata rispetto al bene della vita inciso dalla concessione e aveva indicato con precisione il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive. Non erano state dedotte ragioni di riservatezza idonee a comprimere l’accesso. Il Comune è stato quindi ordinato a consentire l’accesso al provvedimento concessorio e agli atti del relativo procedimento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
L’accesso documentale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e a un nesso di strumentalità con i documenti richiesti. Una prospettazione specifica del pregiudizio subito può fondare tale interesse anche in capo al proprietario di un immobile e al titolare di un’attività commerciale concorrente situati nelle vicinanze dell’attività beneficiaria del provvedimento amministrativo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La conoscenza dei documenti deve essere garantita quando sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; nel caso concreto, l’accesso è stato ritenuto strumentale alla verifica della legittimità della concessione e alla tutela della posizione dell’interessato.
Massime di principio
- La reiterazione di un’istanza di accesso non dà luogo a un atto meramente confermativo quando la nuova richiesta prospetta una posizione legittimante diversa o più specifica rispetto a quella originaria, anche se riguarda i medesimi documenti; il nuovo diniego costituisce in tal caso un autonomo esercizio del potere ed è autonomamente impugnabile.
- Quando la prima istanza di accesso è generica o fondata anche sulla qualità di cittadino e la successiva istanza abbandona la prospettiva dell’accesso civico, specificando l’interesse documentale e il pregiudizio concreto derivante dall’attività amministrativa, l’amministrazione è tenuta a svolgere una nuova valutazione e ad adottare una nuova determinazione.
- Il proprietario di un immobile commerciale e il titolare di un’attività commerciale concorrente, situati nelle vicinanze dell’attività beneficiaria di una concessione, possono avere un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti della procedura quando rappresentino specificamente gli effetti pregiudizievoli della concessione sulla propria sfera giuridica ed economica.
- L’accesso documentale è legittimato quando la documentazione richiesta presenta un nesso di strumentalità preciso e concreto con esigenze difensive, anche consistenti nella verifica della legittimità di autorizzazioni o concessioni incidenti direttamente sulla posizione dell’istante, in assenza di prevalenti ragioni di riservatezza.
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