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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9059/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Coscia era stato condannato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) perché, nell'udienza del 18/10/2018, avendo deposto di non avere visto l'imputato Corrado spogliarsi, aveva negato dichiarazioni rese in fase di indagine ai carabinieri (29/08/2012) in cui affermava di aver visto Corrado "completamente nudo". In cassazione il ricorrente deduceva che i giudici di merito avevano ritenuto la falsità della deposizione limitandosi a confrontare la dichiarazione dibattimentale con le sommarie rese in sede di indagine (contestate ai sensi dell'art. 500 c.p.p.), senza verificare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni investigative; inoltre il ricorrente invocava circostanze attenuanti (ammissione di errore e scuse) richiamando norme penali riguardanti la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". Il motivo decisivo è stato che la condanna per falsa testimonianza era stata pronunciata esclusivamente in base al contrasto tra la deposizione resa in dibattimento e le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e utilizzate per la contestazione ex art. 500 c.p.p.; la Suprema Corte ha stabilito che tale contrasto, da solo, non può giustificare una condanna per falsa testimonianza salvo che non emergano altri elementi di prova che corroborino la veridicità delle dichiarazioni investigative e la falsità di quelle dibattimentali. Non essendo emersi elementi probatori ulteriori, la condanna è stata annullata per assenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    La falsità della deposizione può emergere dal confronto con qualsiasi altra risultanza processuale, ma non può basarsi unicamente sul contrasto tra deposizione dibattimentale e dichiarazioni investigative contestate ai sensi dell'art. 500 c.p.p.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni lette per la contestazione hanno valore ai fini della verifica della credibilità del testimone (comma 2) e non possono essere assunte automaticamente come prova della veridicità delle affermazioni rese in sede di indagine quando si procede per falsa testimonianza nel successivo giudizio; il loro contenuto non può costituire l'unico parametro per accertare la falsa testimonianza.

  • art. 476, comma 2, cod. proc. pen.

    Sottolinea lo statuto di immunità del testimone rispetto a provvedimenti punitivi per il contenuto della deposizione, confermando che in dibattimento il teste è principalmente valutato in termini di attendibilità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura del ricorrente in relazione all'obbligo del giudice di valutare le risultanze probatorie: la mancata verifica della corrispondenza al vero delle dichiarazioni investigative rappresenta vizio nella motivazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di determinazione della pena; la Corte non ha approfondito motivi di pena essendo intervenuta l'assoluzione per non sussistenza del fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente (circostanze attenuanti): potenziale riduzione della pena per fatti riconosciuti, ma non applicata né valutata data l'annullamento per non sussistenza del fatto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Invocata dal ricorrente in rapporto ad eventuali misure alternative o effetti sulla pena, ma rimasta assorbita dalla decisione di annullamento.

  • art. 163 e 164 cod. pen.

    Richiamate dal ricorrente in connessione alle scuse e all'ammissione di errore; la Corte di Cassazione non ha avuto necessità di esaminarne l'applicabilità dopo avere escluso la sussistenza del reato.

Massime di principio

  • Il confronto tra deposizione dibattimentale e dichiarazioni rese nelle indagini e utilizzate per la contestazione ex art. 500 c.p.p. può essere valutato soltanto ai fini della credibilità del teste e non può costituire, da solo, base sufficiente per una condanna per falsa testimonianza.
  • Per condannare per falsa testimonianza è necessario che oltre alla discrepanza emergano elementi probatori ulteriori che attestino la veridicità delle dichiarazioni investigative e la falsità di quelle rese in dibattimento (es. concordanza di altre prove o dichiarazioni indipendenti).
  • Il giudice è tenuto a valutare il contesto delle dichiarazioni (ad es. se il teste ha riferito fatti appresi da terzi) prima di attribuire alla divergenza tra dichiarazioni valore di falso penale.
  • L'ammissione di errore e le scuse del teste possono avere rilievo in tema di valutazione della responsabilità o di eventuali attenuanti, ma non bastano a supplire alla mancanza di elementi che comprovino la falsità dolosa della testimonianza.
  • La disciplina di cui all'art. 500 c.p.p. non viene meno nell'ipotesi in cui le dichiarazioni rese in sede di indagine siano utilizzate in un successivo procedimento per falsa testimonianza: il loro uso resta circoscritto alla verifica della credibilità e non può essere trasformato in prova unica di reato.

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