Sentenza n. 1671/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dall'Amministrazione sul procedimento avviato dal Comune di Signa con nota prot. 29008/2021 del 30 novembre 2021 per la cessazione degli effetti della Concessione Contratto Rep. n. 10126 del 31.03.2014; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 gennaio 2023: - della nota del Comune di Signa Prot. n. 0033672/2022 del 30 dicembre 2022, recante "Contratto Rep. n. 10126 del 31.03.2014. Avviso di conclusione del procedimento per la cessazione degli effetti della concessione e richiesta aggiornamento documentazione"; - della nota del Comune di Signa Prot. n. 0001694/2023 del 16 gennaio 2023, avente ad oggetto "Contratto Rep. n. 10126 del 31.03.2014. risposta alla vostra ns. prot 1660/2023 di oggi 16-01-23", e con richiesta di pronuncia sull'illegittimità degli atti anche ai soli fini della domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati, che la parte ricorrente procederà ad avanzare in separato giudizio al momento in cui si saranno esauriti gli effetti dannosi dei provvedimenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla riconsegna del servizio cimiteriale e successivi atti di proroga parziale della concessione per i servizi essenziali di necroforo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato dapprima il silenzio del Comune sul procedimento avviato per la cessazione degli effetti della concessione e la riconsegna del servizio, deducendo la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 e chiedendo la conclusione del procedimento. Dopo la formalizzazione della riconsegna, ha proposto motivi aggiunti contro la nota del 30 dicembre 2022 e quella del 16 gennaio 2023, contestando la proroga unilaterale, limitata ai servizi essenziali di sepoltura ed esumazione/estumulazione, fino al subentro di altro operatore. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 175 e 106 d.lgs. n. 50/2016, delle disposizioni del previgente d.lgs. n. 163/2006 richiamate, dell’art. 97 Cost., dell’art. 23 l. n. 62/2005, degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 36, 30, 32, 34 e 42 d.lgs. n. 50/2016, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto dei presupposti e sviamento. Secondo la ricorrente, l’atto non costituiva una legittima proroga tecnica, ma un nuovo affidamento parziale, disposto contro la sua volontà, con modifica delle condizioni contrattuali e ormai intervenuta scadenza della concessione. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai soli fini di una successiva domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., le domande caducatorie relative al silenzio e agli atti impugnati, poiché la data di riconsegna era stata formalizzata e il servizio era stato effettivamente riconsegnato il 28 febbraio 2023. Ha invece esaminato la legittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo stata dichiarata dalla ricorrente la permanenza dell’interesse a fini risarcitori. La relativa domanda è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto legittima la proroga tecnica, estensibile anche alle concessioni quando occorra assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale, poiché la misura era temporanea, inferiore a sessanta giorni, limitata ai servizi strettamente indispensabili, preordinata al successivo affidamento a un nuovo operatore e adottata alle condizioni economiche del contratto originario. La previsione del pagamento al Comune, con successiva corresponsione alla società in relazione ai servizi effettivamente svolti, non ha alterato illegittimamente il rapporto. La proroga è stata inoltre ritenuta proporzionata e il termine di riconsegna è stato rispettato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento entro il termine previsto; nel caso concreto, la domanda contro il silenzio è divenuta improcedibile per la successiva definizione della riconsegna del servizio.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando il ricorrente dichiara di avere interesse ai fini risarcitori, il giudice deve accertare la legittimità dell’atto impugnato anche se la domanda caducatoria è divenuta improcedibile, senza pronunciarsi sui presupposti dell’eventuale successiva domanda di risarcimento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità della domanda caducatoria.
art. 175 d.lgs. n. 50/2016
La disciplina delle modifiche e della proroga delle concessioni è stata richiamata dalla ricorrente; il giudice ha ritenuto legittima la proroga tecnica temporanea alla luce dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza.
art. 106 d.lgs. n. 50/2016
La disciplina delle modifiche dei contratti pubblici è stata richiamata nel giudizio quale parametro della legittimità della proroga; la misura è stata ritenuta conforme perché temporanea, necessaria e non sostanzialmente modificativa delle condizioni economiche.
art. 97 Cost.
Il principio di continuità e buona amministrazione è stato considerato compatibile con la proroga temporanea diretta a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.
Massime di principio
- La dichiarazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori è sufficiente per mantenere la procedibilità dell’accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a.; non è necessario proporre contestualmente la domanda risarcitoria né specificarne già tutti i presupposti.
- La sopravvenuta definizione del procedimento e l’esecuzione dell’attività richiesta determinano la carenza di interesse alla domanda di annullamento, ma non impediscono l’accertamento della legittimità dell’atto quando il ricorrente abbia tempestivamente manifestato interesse a fini risarcitori.
- La proroga tecnica può essere applicata in via analogica anche alle concessioni, soprattutto quando sia necessario assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale e il nuovo affidamento non sia ancora perfezionato.
- La proroga tecnica è legittima solo se strettamente temporanea, preordinata all’espletamento o alla conclusione di una successiva procedura di affidamento, disposta alle condizioni del rapporto originario e giustificata da ragioni oggettive non imputabili all’amministrazione.
- La proroga tecnica può essere imposta all’operatore anche contro la sua volontà quando sia indispensabile a evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale, purché sia limitata alle prestazioni indifferibili, proporzionata e contenuta nel tempo.
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