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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16010 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - Difetto di trascrizione della cartella di pagamento - Inammissibilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva respinto i ricorsi contro l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento relativi al recupero di un credito d'imposta per investimenti in area depressa, previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000. Con il primo motivo ha contestato la legittimità della cartella, ritenendola un atto di recupero non riconducibile agli atti tipici previsti dalla legge. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'immobile acquistato dovesse considerarsi strumentale e agevolabile anche se non ultimato, valorizzando la volontà di destinarlo all'attività d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la contribuente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto della cartella di pagamento; ciò impediva alla Corte di verificare la corrispondenza tra l'atto e le censure formulate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contestava come violazione di legge un accertamento di fatto della CTR, secondo cui l'immobile, ancora al rustico e privo di rifiniture, infissi e allacci, non era entrato in funzione entro il termine previsto dalla legge. Tale contestazione avrebbe dovuto essere formulata, ove possibile, come vizio di motivazione. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7

    Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

    Il mancato ingresso in funzione del bene entro il termine previsto comporta la rideterminazione del credito d'imposta e l'esclusione del costo del bene dall'agevolazione. Un immobile ancora allo stato rustico e privo degli elementi necessari all'utilizzo non può essere considerato entrato in funzione sulla sola base della volontà dell'impresa di destinarlo all'attività.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, comma 2, lett. d)

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente per contestare la riconducibilità della cartella a un atto tipico, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione della cartella.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La violazione o falsa applicazione di legge riguarda errori nell'interpretazione o applicazione di norme giuridiche; invece, la contestazione della ricostruzione fattuale o della motivazione del giudice di merito deve essere proposta, nei limiti consentiti, attraverso il vizio motivazionale. Non è possibile trasformare una critica all'accertamento dei fatti in una denuncia di violazione di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La norma è stata richiamata dalla contribuente per denunciare un'omessa pronuncia, ma la Corte non ha accolto la censura.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si contesta il contenuto o la legittimità di un atto tributario, è necessario riportare nel ricorso le parti essenziali dell'atto stesso e indicare dove esso sia reperibile; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La Corte di cassazione non può verificare autonomamente un atto non adeguatamente trascritto dal ricorrente né ricostruire d'ufficio il contenuto della cartella o degli altri documenti decisivi.
  • La contestazione della valutazione concreta circa l'ultimazione o l'entrata in funzione di un bene è normalmente una questione di fatto e deve essere distinta dalla denuncia di violazione o falsa applicazione della legge.
  • Per usufruire di un'agevolazione fiscale subordinata all'entrata in funzione del bene, non basta dimostrare l'intenzione di destinare il bene all'attività d'impresa: occorre provare che il bene sia concretamente utilizzabile e sia entrato in funzione entro il termine previsto.
  • La mancata costituzione del concessionario della riscossione non impedisce la decisione nei confronti dell'Amministrazione costituita; in caso di rigetto, le spese sono liquidate a favore della parte resistente che le abbia effettivamente sostenute.

Testo integrale

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