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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, con contestuale ordine di allontanamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia per ricongiungimento familiare e successivamente titolare di un permesso per lavoro subordinato, ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione della normativa, manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e insufficienza di motivazione. In particolare, ha contestato l'applicazione di un automatismo ostativo fondato sulle condanne penali riportate per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, detenzione e cessione illecita di stupefacenti di lieve entità e porto abusivo d'armi. Ha sostenuto che la Questura non avrebbe svolto una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, né avrebbe adeguatamente considerato il tempo trascorso dai fatti, tutti collocati tra il 2019 e il 2020, l'assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti, la lunga permanenza in Italia, l'attività lavorativa e la convivenza con i genitori e la sorella.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi sul solo dato delle condanne penali, essendo necessaria una valutazione concreta della pericolosità sociale, con considerazione anche della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Nel caso esaminato, tuttavia, la Questura, nonostante l'infelice richiamo all'automatismo ostativo, ha svolto una valutazione individualizzata: ha considerato la pluralità e la natura delle condotte delittuose, la loro estensione temporale, la gravità concreta e il quadro ritenuto indicativo di un'inclinazione delinquenziale e di una prognosi sfavorevole sul comportamento futuro. L'amministrazione ha inoltre esaminato gli elementi favorevoli rappresentati dalla convivenza familiare, dall'attività lavorativa e dalle vicende relative alle misure cautelari, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il TAR ha escluso anche il difetto di attualità della pericolosità, rilevando che le condotte erano recenti rispetto all'adozione del provvedimento e che non risultavano dedotte riabilitazioni o pronunce equivalenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato ... per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale

    La disposizione individua condizioni ostative all'ingresso e al soggiorno, ma il giudizio amministrativo deve essere coordinato con la disciplina specifica del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e con la necessità di valutare concretamente la pericolosità sociale nei casi non coperti da automatismo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    Il diniego o la revoca presuppongono il venir meno dei requisiti per il soggiorno; la disposizione non consente, per il permesso UE di lungo periodo, un automatismo svincolato dalla valutazione concreta della pericolosità sociale.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    [Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche ... di eventuali condanne ... Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego ... il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    La norma impone una valutazione individualizzata della pericolosità sociale e richiede di ponderare, oltre alle condanne, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88/2023

    [Illegittimità costituzionale] nella parte in cui comprendono, tra le condanne automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 474, comma 2, c.p., senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente

    È escluso l'automatismo ostativo per le condanne relative alle fattispecie indicate, imponendo una verifica concreta della pericolosità sociale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condanna per il reato di detenzione e cessione illecita di stupefacenti di lieve entità non opera automaticamente come causa ostativa; può però concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto, alla valutazione amministrativa della pericolosità sociale.

  • art. 186, comma 2, lettera b), d.lgs. 285/1992

    La condanna per guida in stato di ebbrezza è stata valutata dalla Questura quale elemento del quadro complessivo della condotta dell'interessato.

  • art. 337 c.p.

    La condanna per resistenza a pubblico ufficiale è stata considerata tra gli elementi rilevanti per la prognosi di pericolosità sociale.

  • art. 4, comma 2, legge 110/1975

    La condanna per porto abusivo d'armi è stata considerata, insieme alle altre condanne, nel giudizio complessivo di pericolosità.

Massime di principio

  • Il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere fondati sul solo fatto dell'esistenza di condanne penali, ma richiedono un giudizio concreto e individualizzato di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • Nel valutare la pericolosità dello straniero richiedente il permesso UE di lungo periodo, il questore deve considerare, oltre alla natura, gravità, pluralità e collocazione temporale delle condotte penalmente rilevanti, anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.
  • L'illegittimità dell'automatismo ostativo riferito alle condanne per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non impedisce che tale condanna sia valutata, insieme ad altri elementi concreti, nell'ambito di una prognosi amministrativa complessiva sulla pericolosità sociale.
  • La motivazione del diniego è sufficiente quando espone gli elementi concreti dai quali l'amministrazione desume la pericolosità futura e dà conto del bilanciamento tra l'interesse dello straniero alla permanenza, fondato sui suoi legami familiari e lavorativi, e l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza.
  • La non attualità della pericolosità sociale non può essere affermata sulla sola base del decorso del tempo quando le condotte sono relativamente recenti rispetto al provvedimento e non risultano allegati elementi sopravvenuti, quali la riabilitazione o pronunce equivalenti, idonei a modificare la prognosi amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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