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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto della Questura di Latina, in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- Prot. N. -OMISSIS- con il quale veniva decretato il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto- -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Latina di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Nel preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, l'amministrazione aveva contestato la cessazione del rapporto di lavoro per il quale era stato autorizzato l'ingresso nel territorio nazionale, intervenuta dopo soli sei giorni dall'instaurazione, con conseguente insussistenza di un ciclo lavorativo idoneo a giustificare la permanenza. Era stato inoltre rilevato che il ricorrente aveva utilizzato la ricevuta del kit postale per svolgere attività lavorative presso altri datori di lavoro senza essere ancora titolare del necessario permesso di soggiorno. Nelle osservazioni il ricorrente non aveva contestato tale profilo, deducendo soltanto la successiva conclusione di altri contratti di lavoro subordinato, stipulati circa due anni dopo l'ingresso e con datori diversi da quello che aveva richiesto il nulla osta.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto dirimente la cessazione, dopo sei giorni, del rapporto di lavoro posto a fondamento dell'ingresso e la conseguente mancanza di un ciclo lavorativo idoneo alla permanenza. Le successive assunzioni presso altri datori di lavoro sono state giudicate irrilevanti, sia perché non contestavano il profilo decisivo evidenziato nel preavviso di rigetto, sia perché l'assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998 e non integra una situazione meritevole di tutela. Il periculum non è stato specificamente valorizzato, essendo sufficiente l'insussistenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della materia trattata.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'amministrazione di evidenziare i motivi ostativi al rilascio del titolo e impone all'interessato di confrontarsi con i profili dirimenti indicati; la mancata contestazione di tali profili rende non decisivi argomenti diversi svolti nelle osservazioni.

  • art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998

    L'assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno è qualificata come illecito penale e non costituisce, secondo l'ordinanza, una situazione meritevole di tutela ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare; la sospensione è negata per insussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la cessazione dopo pochi giorni del rapporto di lavoro posto a fondamento dell'ingresso può costituire elemento dirimente per negare il titolo, quando evidenzi l'insussistenza di un ciclo lavorativo idoneo a giustificare la permanenza nel territorio nazionale.
  • Le osservazioni al preavviso di rigetto devono confrontarsi con i motivi ostativi dirimenti specificamente indicati dall'amministrazione; la deduzione di fatti diversi, come la successiva stipulazione di contratti con altri datori di lavoro, non impone una diversa conclusione se non supera la ragione ostativa principale.
  • L'attività lavorativa svolta da uno straniero privo del necessario permesso di soggiorno, anche se comprovata da successivi contratti, non integra di per sé una situazione meritevole di tutela, poiché l'assunzione di lavoratori in tale condizione costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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