Cassazione Civile, Ordinanza n. 25344/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla morte di un soggetto che aveva aperto presso una banca svizzera un conto corrente con dossier titoli cointestato con un figlio, sul quale erano confluiti ingenti versamenti. Gli altri figli e la vedova sostenevano che le somme fossero del de cuius e, quindi, cadute in successione; chiedevano l’accertamento della qualità di eredi, la restituzione delle somme, il rendiconto, nonché il risarcimento del danno da mancato godimento e del danno morale. Il convenuto sosteneva, invece, la prescrizione dei diritti azionati, la propria titolarità delle somme ovvero la loro appartenenza a una società di famiglia, e proponeva domande riconvenzionali per ricondurre nella massa ereditaria altri beni e somme. In cassazione il ricorrente ha dedotto: prescrizione del credito, ultrapetizione/apparenza della motivazione, nullità e incongruità della consulenza tecnica, erronea valutazione della prova sulla provenienza delle somme, errata esclusione della comunione tacita familiare, omessa pronuncia sulle riconvenzionali, tardività/inammissibilità della domanda o eccezione di prescrizione relativa al danno morale e, infine, extrapetizione per la condanna restitutoria e mancata considerazione di un pagamento già eseguito al coerede Giuseppe.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi salvo il settimo: ha confermato che l’azione di petizione ereditaria è imprescrittibile e che la cointestazione del conto non impediva agli eredi di agire per l’intero, ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze su motivazione, c.t.u., prova, comunione tacita familiare, domande riconvenzionali, extrapetizione e pagamento pregresso. Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale, perché la corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente; il relativo ottavo motivo è stato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione per riesaminare l’eccezione di prescrizione sul danno morale e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione, ma la Corte ha escluso che la pretesa restitutoria principale fosse soggetta a prescrizione in quanto azione di petizione ereditaria
art. 2946 c.c.
invocato dal ricorrente sulla prescrizione ordinaria, ritenuta non pertinente alla domanda principale di recupero dei beni ereditari
art. 2947 c.c.
richiamato in relazione alla prescrizione del danno morale, la cui eccezione è stata ritenuta tempestivamente proponibile e da esaminare nel merito dal giudice di rinvio
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma non applicato alla domanda principale
art. 360 c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia ricorre solo se manca completamente il provvedimento sul capo di domanda, non quando la decisione lo rigetti implicitamente o con motivazione ritenuta insufficiente
art. 132 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè incomprensibile quanto al fondamento della decisione; non basta che sia ritenuta non condivisibile o insufficiente
art. 62 c.p.c.
richiamato per contestare la consulenza tecnica d’ufficio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove fosse stata adeguatamente svolta nei gradi di merito
art. 533 c.c.
l’azione di petizione ereditaria è imprescrittibile e può essere proposta per il recupero di beni e crediti ereditari, compresi crediti derivanti da illegittima appropriazione di somme del de cuius
art. 1854 c.c.
la cointestazione del conto rileva nei rapporti con la banca in termini di solidarietà attiva e passiva dei contitolari
art. 1298 c.c.
nei rapporti interni tra cointestatari le quote si presumono uguali, salvo prova contraria
artt. 263 c.p.c. e 264 c.p.c.
secondo comma; terzo comma
il rendiconto è funzionale all’emissione dei titoli di pagamento e può comportare la condanna al pagamento delle somme dovute anche senza domanda espressa specifica
art. 180 c.p.c.
nel regime ratione temporis l’eccezione di prescrizione poteva essere proposta nella comparsa di risposta o entro il termine assegnato
art. 2059 c.c.
richiamato dal ricorrente per il danno morale, con la questione della relativa prescrizione rimessa al giudice di rinvio
Massime di principio
- L’azione di petizione ereditaria ha natura recuperatoria e resta imprescrittibile quando sia diretta a ottenere la restituzione di beni o crediti che si assumono appartenere al de cuius, anche se il bene è una somma di denaro depositata su conto cointestato.
- La cointestazione di un conto corrente attribuisce rilevanza, nei rapporti esterni con la banca, alla solidarietà attiva e passiva dei contitolari, ma non impedisce agli eredi di provare che le somme appartenevano esclusivamente al defunto e di recuperarle all’asse ereditario.
- La domanda di rendiconto, quando è strumentale alla petizione ereditaria, può legittimare la condanna al pagamento delle somme dovute senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non basta che la parte la reputi insufficiente o errata nel merito.
- L’omessa pronuncia si configura solo se il giudice tralascia completamente un capo di domanda o di eccezione; non ricorre quando il capo risulti implicitamente rigettato dalla decisione adottata.
- L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte deduce il fatto costitutivo dell’inerzia del titolare; l’esatta individuazione del termine o della sua decorrenza è questione di diritto rimessa al giudice.
- Le valutazioni di merito sulla provenienza delle somme, sulla attendibilità delle prove e sulla necessità della c.t.u. non sono sindacabili in cassazione se la sentenza di merito contiene una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
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