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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 41986 e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202510712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 5 dicembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, nonché per la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. La ricorrente ha dedotto il mancato rispetto del termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali: l'istanza era stata presentata il 5 dicembre 2024, mentre il termine massimo per provvedere, individuato dal giudice in 120 giorni, era scaduto il 4 aprile 2025. Il Collegio ha considerato anche le giustificazioni riferite dall'Amministrazione all'enorme numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti, ritenendole comunque non sufficienti a giustificare il protrarsi dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza delle condizioni per l'azione avverso il silenzio. Ha rilevato che il Ministero non aveva ancora adottato alcun provvedimento nonostante fosse decorso il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il Collegio ha riconosciuto che il ritardo era collegato all'elevato numero di pratiche da esaminare, superiore a 26.500, alla complessità della materia e alle conseguenze di eventuali errori, ma ha escluso che tali circostanze potessero legittimare l'inerzia oltre il termine. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro l'inerzia dell'amministrazione per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine di conclusione del procedimento; ricorrendone i presupposti, il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    La disposizione impone all'autorità competente di verificare la completezza della domanda e di adottare il provvedimento di riconoscimento entro il termine previsto; il superamento del termine senza decisione rende illegittima l'inerzia, ferma la decorrenza del termine dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 7 d.l. 71/2024, convertito in l. 106/2024

    È richiamato quale intervento legislativo volto ad affrontare la materia del riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno, senza incidere, nel caso deciso, sull'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto attuativo dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione sul sostegno.

Massime di principio

  • L'amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale estera deve concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; il superamento del termine senza l'adozione di un provvedimento espresso integra illegittimo silenzio.
  • L'elevato numero di domande da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo organizzativo, ma non giustificano il protrarsi dell'inerzia oltre il termine legale di conclusione del procedimento.
  • In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine giudiziale congruo e nominare preventivamente un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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