Ordinanza n. 346/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 751 del 29.10.2025, prot. 110680 REG. PROT. del 30.10.2025, con il quale il responsabile Ufficio IV SUAP Comune di Caserta, a seguito della comunicazione di inizio dei lavori di realizzazione di un impianto di telecomunicazioni da ubicarsi alla Via Mascagni s.n.c. al fg.43 p.lla 69, ha annullato ex art.21 nonies L.241/1990 il titolo autorizzativo formatosi per silenzio assenso e contestualmente sospeso le lavorazioni/attivazione dell’impianto di telefonia; b. del regolamento comunale per l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti di telefonia cellulare con particolare riferimento alle stazioni radio base approvato con delibera di C.C. n.24 del 12.4.2002; c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa, ove dovesse mai occorrere, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2025, mai comunicata o conosciuta, con cui sarebbe stata approvata una “proposta di esproprio” dell’area di interesse per la realizzazione di verde attrezzato/spazi di aggregazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni e contestuale sospensione dei lavori e dell’attivazione dell’impianto
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale con cui il responsabile dell’Ufficio SUAP ha annullato ex art. 21-nonies l. 241/1990 il titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso a seguito della comunicazione di inizio dei lavori relativi a un impianto di telefonia. Sono stati inoltre impugnati il regolamento comunale concernente l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia cellulare e gli ulteriori atti presupposti, con particolare riferimento a una deliberazione consiliare del 2025 relativa a una proposta di esproprio dell’area per la realizzazione di verde attrezzato e spazi di aggregazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni controverse necessitano di approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha disposto la sospensione immediata del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., considerata la necessità di approfondire le questioni controverse nella sede di merito. Ha quindi fissato la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale base normativa del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio del titolo autorizzativo formatosi per silenzio-assenso; la legittimità dell’esercizio dell’autotutela non è stata decisa in questa fase.
art. 55 c.p.a.
Richiamato per la domanda cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, quando ravvisi esigenze cautelari, di fissare con sollecitudine la data di discussione del ricorso nel merito in luogo dell’adozione di una misura cautelare immediata; il TAR ha applicato tale meccanismo fissando l’udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice amministrativo può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando la trattazione del ricorso nel merito, senza pronunciarsi sull’illegittimità dell’atto impugnato.
- La necessità di un approfondimento delle questioni controverse nella sede di merito può giustificare la scelta di non adottare una misura cautelare immediata e di fissare la discussione del ricorso con sollecitudine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →