Cassazione Penale, Sentenza n. 20662/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente censura che la Corte di appello, in sede di rinvio dalla sentenza n.10137/2023 della Corte di cassazione, abbia dato una motivazione apparente e contraddittoria, limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali senza effettuare una valutazione autonoma e concreta del materiale probatorio cautelare e di merito; contesta altresi che la Corte non abbia valutato in modo autonomo l'eventuale assenza di dolo o colpa grave del ricorrente che osterebbe al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la Corte di appello ha colmato le carenze motivazionali indicate dalla Cassazione nella precedente pronuncia e ha fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica. La Corte territoriale ha richiamato principi consolidati sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di derubricazione del fatto e sulla condizione ostativa del comportamento doloso o colposo del detenuto; ha poi rilevato che l'ordinanza cautelare si fondava essenzialmente su materiale intercettivo mentre la sentenza di proscioglimento risultò da ampia istruttoria dibattimentale, ma ha comunque ritenuto che Graziani, avendo partecipato alla condotta minatoria del coimputato, abbia tenuto una condotta di grave imprudenza/negligenza idonea a creare l'apparenza della configurabilità dell'estorsione e quindi a concorrere causalmente alla emissione della misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Sentenza n. 10137/2023 della Corte di cassazione
Pronuncia di rinvio che ha indicato carenze motivazionali nella precedente decisione e ha definito il perimetro della rivalutazione che la Corte di appello doveva svolgere.
Sez.4, n. 21342 del 19/04/2011
Giurisprudenza che afferma il diritto alla riparazione quando la derubricazione del fatto in sede di merito rende la misura cautelare incompatibile con i limiti edittali del reato riconosciuto in seguito.
Sez.4, n. 13559 del 02/12/2011 (dep. 11/04/2012)
Principio secondo cui la circostanza che l'imputato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave esclude la riparazione, salvo che l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi già trasmessi al giudice cautelare.
Sez.U, n. 32383 del 27/05/2010
Orientamento che sottolinea la rilevanza della non coincidenza tra il materiale probatorio alla base dell'ordinanza cautelare (es. solo intercettazioni) e quello emerso nel dibattimento per valutare se sussista ingiustizia formale.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste quando la riqualificazione del fatto in sede di merito determina che i limiti edittali del reato accertato non avrebbero permesso la custodia cautelare.
- La riparazione può essere esclusa se il detenuto ha dato causa alla misura con dolo o colpa grave; tuttavia non si può ritenere causale la condotta del soggetto quando l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di custodia si fonda sugli stessi elementi già disponibili al giudice che ha adottato la misura.
- Nelle decisioni di rinvio la Corte di appello deve compiere una valutazione autonoma e motivata dei fatti e delle prove, ma può fare riferimento anche alle valutazioni del giudice di merito se adeguatamente motivate e integrate.
- Quando l'ordinanza cautelare si fonda su un materiale probatorio diverso e più limitato (es. intercettazioni) rispetto a quello emerso nel dibattimento, ciò può giustificare il mancato riconoscimento dell'ingiustizia formale, salvo che sia provata una condotta colposa o dolosa del detenuto che abbia determinato l'apparenza del reato.
- Per impugnare con successo un diniego di riparazione è necessario dimostrare che la motivazione della Corte territoriale è manifestamente illogica o che non ha effettuato l'obbligatoria rivalutazione autonoma dei fatti e delle prove così come indicato dalla Cassazione.
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