Sentenza n. 12186/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, nonché ordine questorile di immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione ministeriale del 13 febbraio 2024 e il conseguente ordine della Questura di Milano del 21 febbraio 2024. L'espulsione era motivata dalla ritenuta pericolosità sociale, desunta in particolare dalla condanna definitiva per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., nonché da una reiterata sequenza di condotte aggressive, violente e intimidatorie, dalla violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dalla sottrazione agli arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa interpretazione dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998; violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione; violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e del diritto di difesa; violazione dell'art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità. Ha contestato, in sostanza, l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione sulla pericolosità attuale, concreta e grave, nonché l'omessa o inadeguata ponderazione dei legami familiari, della durata del soggiorno e della situazione personale ed economica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le prime quattro censure, trattandole congiuntamente, perché il decreto ministeriale risultava fondato su un apparato istruttorio ampio e coerente: condanna definitiva per atti persecutori, precedenti provvedimenti in materia di soggiorno ed espulsione, reiterate condotte persecutorie, aggressive e violente, violazioni di misure cautelari e comportamenti lesivi nei confronti della persona offesa, dei familiari e di terzi. Secondo il giudice, tali elementi giustificavano la valutazione di una pericolosità attuale, concreta e grave per l'ordine pubblico. Il potere ministeriale di espulsione ex art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998 è stato qualificato come espressione di alta discrezionalità amministrativa; il sindacato giudiziale è pertanto limitato alla verifica estrinseca dell'esistenza di un adeguato supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione ministeriale. Tali limiti non risultavano superati. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 8 CEDU: l'interferenza nella vita privata e familiare è stata ritenuta proporzionata all'obiettivo di prevenzione dei reati e tutela dell'ordine pubblico. Il TAR ha inoltre valorizzato la revoca, nel 2021, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, conseguente a una prolungata assenza dall'Italia, e ha ritenuto coerente il provvedimento con l'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi equitativi.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
La disposizione attribuisce al Ministro dell'Interno un potere di espulsione connotato da alta discrezionalità amministrativa, esercitabile sulla base di una valutazione complessiva delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Impone una valutazione concreta e caso per caso dei vincoli familiari dello straniero, tenendo conto della loro natura ed effettività, nel bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La sentenza ritiene che le eccezioni all'espulsione previste dalla disposizione non ostino, nel caso esaminato, all'espulsione ministeriale.
art. 3 l. 241/1990
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente perché dava conto degli elementi istruttori e delle ragioni della valutazione di pericolosità.
art. 1 l. 241/1990
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La censura riferita ai principi generali dell'azione amministrativa e al diritto di difesa è stata respinta unitamente alle altre, non essendo emersi vizi dell'azione ministeriale.
art. 612-bis c.p.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La condanna definitiva per atti persecutori è stata considerata elemento rilevante della valutazione di pericolosità, in quanto il reato presuppone condotte reiterate di minaccia o molestia idonee a provocare uno stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità o un cambiamento delle abitudini di vita.
art. 8 CEDU
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La tutela della vita privata e familiare non è assoluta: l'ingerenza derivante dall'espulsione può essere proporzionata quando sia prevista dalla legge e giustificata dalla prevenzione dei reati e dalla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
È richiamato quale fondamento della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di un'assenza prolungata dall'Italia.
art. 3 d.l. 144/2005
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Il suo richiamo non esclude l'ampia discrezionalità del Ministro dell'Interno nella valutazione delle condizioni per l'espulsione.
l. 121/1981
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
È richiamata per qualificare il Ministro dell'Interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Il decreto di espulsione adottato dal Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998 costituisce espressione di alta discrezionalità amministrativa nella ponderazione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato con la situazione personale e familiare dello straniero.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'espulsione ministeriale resta circoscritto al controllo estrinseco sull'adeguatezza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti posti a fondamento del provvedimento e sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione ministeriale.
- Una condanna definitiva per atti persecutori, valutata insieme a ulteriori condotte reiterate aggressive, violente, intimidatorie o di violazione di misure cautelari, può sostenere legittimamente il giudizio amministrativo di pericolosità attuale, concreta e grave per l'ordine pubblico.
- La violazione dell'art. 8 CEDU non ricorre quando l'espulsione, prevista dalla legge e sorretta da un'istruttoria adeguata, costituisca una misura proporzionata alle esigenze di prevenzione dei reati e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
- Nel bilanciamento imposto dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, i legami familiari dello straniero devono essere valutati concretamente e individualmente, ma non prevalgono automaticamente sulle esigenze di ordine pubblico quando emerga una pericolosità qualificata e adeguatamente motivata.
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