Sentenza n. 900/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di rigetto dell’istanza di rimborso di spese sostenute per vitto, alloggio e ulteriori costi connessi a cure sanitarie effettuate all’estero
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui l’ASL di Lecce aveva respinto la richiesta di rimborso di euro 89.982,83 relativa alle spese sostenute per assistere la figlia minore durante un intervento e prestazioni sanitarie autorizzate negli Stati Uniti, deducendo un unico motivo articolato in violazione e falsa rappresentazione dei fatti, violazione del giusto e corretto procedimento, eccesso di potere, ingiustizia manifesta e perplessità dell’azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che l’ASL avesse concluso il procedimento senza acquisire il parere della Commissione regionale previsto dall’art. 7, comma 3, del d.m. 3 novembre 1989. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e l’infondatezza nel merito, rilevando che negli anni precedenti aveva erogato anticipazioni per complessivi euro 367.448,22, mentre la ricorrente avrebbe documentato spese per un importo molto inferiore. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione contabile. Il verificatore ha quantificato le spese rendicontate in 98.674,33 dollari, pari a euro 83.199,23, comprendendo euro 1.897,13 relativi a un canone già rimborsato, e ha evidenziato la rilevante differenza tra le anticipazioni ricevute e le spese documentate.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia sul rimborso delle spese per cure all’estero riguardi l’esercizio di un potere autoritativo, sebbene vincolato, diretto a verificare le condizioni previste dalla legge e il corretto impiego delle risorse pubbliche sanitarie. Ha inoltre escluso la non lesività della nota impugnata, poiché essa aveva determinato l’arresto del procedimento e il sostanziale rifiuto del rimborso. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto legittima la decisione dell’ASL, osservando che essa era stata adottata in conformità a quanto stabilito dalla precedente sentenza del TAR n. 476/2024: l’ASL era l’ente competente ad adottare il provvedimento finale, mentre la Regione, tramite la Commissione regionale, avrebbe dovuto esprimere un parere vincolante. Poiché tale parere non era stato acquisito nei termini, l’ASL aveva legittimamente provveduto a definire l’istanza. Le contestazioni relative all’effettivo ammontare delle spese non sono state ritenute utilmente dedotte con uno specifico motivo di ricorso, essendo l’unica censura diretta contro la mancata acquisizione del parere regionale. In ogni caso, la ricorrente non ha fornito adeguata prova documentale di spese eccedenti le anticipazioni ricevute. La verificazione ha confermato che le spese documentate erano notevolmente inferiori agli anticipi complessivi e che una parte era già stata rimborsata. Le spese processuali sono state integralmente compensate, mentre il compenso del verificatore, liquidato in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti, è stato posto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, d.m. 3 novembre 1989 Ministero della Sanità
parere obbligatorio della Commissione regionale
La mancata acquisizione del parere regionale non ha determinato l’illegittimità della nota impugnata nel caso concreto, poiché l’ASL ha definito il procedimento in conformità alla precedente pronuncia del TAR, che aveva individuato l’ASL quale ente competente all’adozione del provvedimento finale e la Regione quale organo tenuto a esprimere un parere vincolante.
art. 66 c.p.a.
La norma è stata utilizzata per disporre una verificazione contabile volta ad accertare l’ammontare delle spese effettivamente rendicontate e il loro rapporto con le anticipazioni erogate dall’ASL.
d.m. 30 maggio 2002
Applicato per la liquidazione del compenso spettante al verificatore.
Massime di principio
- Le controversie relative al rimborso di spese sostenute per cure sanitarie effettuate all’estero appartengono alla giurisdizione amministrativa quando l’amministrazione esercita un potere autoritativo, anche se vincolato, diretto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e il corretto impiego delle risorse pubbliche.
- Un provvedimento che nega il rimborso richiesto e determina l’arresto del procedimento è immediatamente lesivo e può essere impugnato, anche quando l’amministrazione giustifica il diniego sulla base della mancata acquisizione di un parere endoprocedimentale.
- Il ricorrente deve dedurre specificamente, con un motivo di ricorso, le contestazioni relative all’ammontare delle spese e all’erroneità della rendicontazione; tali questioni non possono essere introdotte per la prima volta mediante dichiarazioni rese in udienza o produzioni non puntualmente collegate a una censura.
- In una controversia sul rimborso di spese anticipate dalla pubblica amministrazione, grava sul beneficiario l’onere di dimostrare documentalmente le spese effettivamente sostenute e rendicontate che eccedano gli importi già anticipati o rimborsati.
- La verificazione contabile può fondare la decisione di merito quando il giudice condivida le relative conclusioni, ritenendole prive di errori o salti logici, soprattutto ai fini dell’accertamento dell’effettivo ammontare delle spese e della loro eventuale duplicazione rispetto a somme già erogate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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