Cassazione Penale, Sentenza n. 9432/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione dei giudici Brigida Cavasino e Danila Gilda Romano. La difesa deduceva, con riferimento all'art. 173 bis disp. att. c.p.p., la nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) c.p.p., sostenendo che la dichiarata tardività dell'istanza non poteva essere valutata perché la conoscenza della causa di ricusazione era emersa solo dopo la separazione della posizione processuale del coimputato Accorinti (provvedimento del 2/9/2022); tale separazione, secondo la difesa, avrebbe dovuto comportare l'incompatibilità dei giudici anche rispetto alla posizione del Moisè, essendo i reati contestati posti in concorso necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur osservando che la motivazione della Corte d'appello sulla tardività non appariva condivisibile (il termine per proporre l'istanza decorreva dalla conoscenza dell'ordinanza relativa al coimputato), i giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 371/1996 e la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'incompatibilità del giudice sussiste solo quando, in un precedente giudizio, sia stata espressamente valutata la posizione dell'imputato stesso. Ne consegue che la separazione della posizione processuale di un coimputato e le pronunce concernenti altri soggetti non determinano automaticamente l'incompatibilità rispetto a un imputato la cui posizione non sia stata già valutata. Poiché il ricorso non ha prospettato alcuna anticipata valutazione della responsabilità di Moisè nei procedimenti separati, è stato dichiarato manifestamente infondato. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416 bis cod. pen.
Norma relativa al reato di associazione mafiosa, richiamata in relazione al tipo di reato per cui è imputato il ricorrente; la pronuncia sottolinea che la partecipazione dei giudici a precedenti giudizi per il medesimo reato non implica automaticamente incompatibilità rispetto a un diverso imputato se la sua posizione non è già stata valutata.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato la nullità dell'ordinanza ai sensi di questa disposizione ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato sul punto sostanziale della ricusazione.
art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come base per l'eccezione relativa alla tardività e alla nullità; la Corte ha valutato le questioni sulla base della giurisprudenza costituzionale e di legittimità piuttosto che accogliere la dedotta nullità formale.
art. 34 cod. proc. pen.
Riferita nel contesto della disciplina dell'incompatibilità dei giudici; la Corte di cassazione ha interpretato la norma insieme agli effetti della sentenza costituzionale n. 371/1996, affermando che l'incompatibilità sussiste solo se il giudice ha già valutato la posizione processuale dell'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 2/11/1996
Principio richiamato: l'incompatibilità del giudice sussiste quando in una precedente sentenza la posizione dell'imputato sia già stata comunque valutata. La Corte di cassazione applica questo principio per escludere incompatibilità automatica derivante da pronunce su altri coimputati.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul delitto associativo nello specifico contesto (disciplina sostanziale citata a titolo esemplificativo nelle pronunce di merito richiamate dalla Corte di cassazione), utilizzata per confrontare precedenti giurisprudenziali sul tema dell'incompatibilità in procedimenti associativi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese processuali nelle impugnazioni; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice per avere partecipato a un precedente giudizio sussiste solo se, in quel precedente giudizio, la posizione processuale e la responsabilità dell'imputato oggetto del nuovo processo siano già state valutate. Pronunce su altri coimputati non determinano automaticamente incompatibilità.
- La separazione della posizione processuale di un coimputato non comporta di per sé l'incompatibilità dei giudici che hanno già giudicato o pronunciato sull'altro; la ricusazione deve indicare e dimostrare un'effettiva anticipata valutazione della posizione del ricorrente.
- Il termine per proporre istanza di ricusazione decorre dalla conoscenza della circostanza che legittima la ricusazione (ad esempio dalla conoscenza dell'ordinanza che ha inciso sul procedimento), pertanto la tempestività va valutata in relazione alla conoscenza effettiva dell'atto rilevante.
- In assenza di un concreto elemento che provi che il giudice abbia già espresso valutazioni sulla responsabilità del ricorrente, le istanze di ricusazione sono destinati a essere respinte e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
- Per avere successo in una ricusazione per incompatibilità occorre documentare in modo chiaro e specifico in quale precedente provvedimento il giudice abbia comunque valutato la posizione del ricorrente; genericità e riferimenti a giudizi su altri soggetti non sono sufficienti.
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