Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2024 del 02/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. la sentenza della Corte di Cassazione n.19314/2023, sostenendo un errore di fatto (errore percettivo/travisamento) nella valutazione che aveva confermato la responsabilità per reati edilizi e falso in asseverazione. Bertocci deduceva l'insussistenza del dolo perché si era legittimamente affidato a provvedimenti e pareri amministrativi (nota della Soprintendenza del 10/02/2017, richiesta della Procura al Comune, parere della Commissione edilizia comunale del 31/10/2011 e relativa comunicazione del Comune) che attestavano la compatibilità e la regolarità degli interventi sull'immobile (Palazzo Tornabuoni, appartamento Cimabue). Il ricorrente ha dunque chiesto l'annullamento della sentenza per travisamento dei fatti e per mancata considerazione di tali documenti idonei a escludere l'elemento soggettivo del reato.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'errore lamentato non fosse esclusivamente percettivo ma contenesse valutazioni di merito non sindacabili con il rimedio straordinario; inoltre l'errore non risultava decisivo. La Corte ha richiamato che l'asseverazione dell'imputato è intervenuta dopo la pronuncia della Cassazione del 14/02/2017 che aveva contestato la regolarità degli interventi su Palazzo Tornabuoni e che tale pronuncia, ampiamente pubblicizzata, rendeva difficile fondare un affidamento legittimo su provvedimenti amministrativi antecedenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte interpreta la norma restrittivamente: ammette il rimedio solo per errore percettivo decisivo che abbia determinato una diversa decisione; esclude l'ammissibilità per errori di giudizio o di interpretazione giuridica
art. 44 lett. b) DPR n. 380/2001
Riferito alla configurabilità dei reati edilizi commessi per interventi che modificano volumetria e destinazione d'uso; la Corte conferma che interventi su immobili già abusivi riproducono l'illegittimità dell'opera principale
art. 20, comma 13, DPR n. 380/2001
Norma richiamata in relazione agli strumenti autorizzativi richiesti per interventi di rilevante entità; la Corte ha ritenuto insufficiente la DIA semplice per gli interventi che richiedevano permesso di costruire o super-DIA
art. 19 e art. 20 legge n. 241/1990
Richiamati in relazione alla disciplina della attività amministrativa e dei pareri; la Corte ha valutato che le comunicazioni e pareri prodotti non erano idonei, alla luce della successiva pronuncia di legittimità, a legittimare l'asseverazione resa dall'imputato
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi decisivi: non sostituisce il sindacato sulle valutazioni di merito o sulle interpretazioni giuridiche.
- La rilevanza probatoria di pareri e comunicazioni amministrative dipende dal contenuto, dalla natura formale degli atti e dal contesto temporale: una pronuncia giudiziale successiva che smentisce la regolarità delle opere riduce l'affidamento legittimo su provvedimenti anteriori.
- Per il delitto di falso in atti pubblici/asseverazioni, il dolo deve essere provato rigorosamente; tuttavia la sussistenza di sentenze pubbliche che documentano l'illegittimità delle opere può rendere più difficile sostenere l'assenza di consapevolezza della falsità.
- Il professionista che rilascia asseverazioni deve puntare a provvedimenti amministrativi formali e aggiornati (autorizzazioni, permessi espliciti) piuttosto che a pareri informali, e valutare l'esistenza di pronunce giudiziali ostative prima di attestare la conformità.
- In impugnazioni penali, documenti allegati che sollevano questioni di valutazione tecnica o giuridica vanno enucleati e fatti valere nei mezzi di impugnazione ordinari; il ricorso straordinario non è lo strumento per rinnovare contestazioni di merito già valutate
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