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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15705/2021 del 04/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno contestato cartelle di pagamento per il prelievo supplementare nel settore del latte e prodotti lattiero-caseari, deducendo: vizi di notifica (inesistenza della notifica, mancanza di relata, notifica in busta chiusa, mancata comunicazione di giacenza), mancata indicazione del responsabile del procedimento, omissione della sottoscrizione e della motivazione della cartella, mancata indicazione delle procedure di rateizzazione e degli interessi, mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti, duplicazione (presunta) della iscrizione a ruolo/Registro Nazionale Debiti, prescrizione/decadenza, e mancata specificazione di eventuali compensazioni con i premi PAC

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione: in particolare la Corte ha ritenuto legittime le notificazioni eseguite da Equitalia s.p.a. in forza della convenzione prevista dall'art. 8-quinquies (commi 10 e 10-bis) della legge n. 33/2009; ha considerato valida la notificazione mediante invio postale diretto ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 (con l'avviso di ricevimento quale prova della data di perfezionamento), senza necessità di relata quando si procede con invio diretto; ha ritenuto che l'omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta necessariamente la nullità se l'atto è univocamente riferibile all'amministrazione titolare; ha affermato che non è indispensabile indicare gli estremi identificativi o la data di notifica dell'accertamento sotteso purché la cartella contenga circostanze idonee all'individuazione dell'atto presupposto; ha escluso la duplicazione impositiva tra ruolo e iscrizione al Registro Nazionale Debiti e ha ritenuto inapplicabile la decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 alla fattispecie non tributaria in senso stretto. Inoltre la Corte ha rilevato profili di inammissibilità e preclusione processuale per alcune doglianze e ha richiamato l'orientamento sulla ripartizione di giurisdizione, ritenendo insussistenti i profili posti dal ricorso che avrebbero trasferito la controversia alla giurisdizione amministrativa in modo impeditivo

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, commi 10 e 10-bis, legge n. 33/2009

    Consente ad Agea di avvalersi, su base convenzionale, anche delle societa' del gruppo Equitalia per la notificazione della cartella di pagamento; la convenzione attribuisce ad Equitalia la qualita' di soggetto abilitato alla notificazione per conto di Agea

  • art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    Prevede la possibilita' di notificazione della cartella mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento e disciplina le modalita' del servizio postale; ove la notifica sia eseguita mediante invio diretto la prova del perfezionamento e della data e' costituita dall'avviso di ricevimento

  • art. 36, comma 4-ter, decreto legge n. 248/2007 (conv. in legge)

    Stabilisce l'obbligo di indicare nella cartella il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione/notifica; interpretato congiuntamente alla disciplina speciale (art. 8-quinquies) nel senso che, nel caso del prelievo Agea, l'individuazione del responsabile del procedimento puo' coincidere con il responsabile dell'iscrizione a ruolo anche se la notificazione e' eseguita da Equitalia

  • art. 25, d.P.R. n. 602/1973

    La decadenza prevista da tale norma ha carattere proprio tributario e non si estende alla fattispecie del prelievo supplementare considerata, salvo esplicita base normativa

  • legge n. 890/1982 (art. 7)

    Norme sulla notifica via servizio postale (avviso di giacenza) non applicabili quando la notificazione avviene mediante invio diretto della raccomandata da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973

  • art. 1335 cod. civ.

    Presunzione di conoscenza della corrispondenza per la quale la cartella pervenuta all'indirizzo del destinatario si ritiene consegnata, superabile solo con prova di impossibilita' senza colpa

Massime di principio

  • La notificazione delle cartelle esattoriali effettuata da societa' del gruppo Equitalia e' valida se fondata su convenzione ex art. 8-quinquies legge n. 33/2009: la qualifica di 'ufficiale della riscossione' espressamente riservata alla Guardia di Finanza non esclude l'efficacia della convenzione come fonte speciale di abilitazione per Equitalia
  • La notificazione mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 26 DPR 602/1973) e' sufficiente a provare il perfezionamento e la data della notifica senza necessita' di relata; le regole sulla giacenza della legge 890/1982 non si applicano quando si utilizza l'invio diretto
  • L'omessa sottoscrizione della cartella non determina automaticamente la nullita' se l'atto e' univocamente riferibile all'amministrazione che lo ha emesso
  • Non e' sempre necessario indicare nella cartella gli estremi identificativi e la data dell'accertamento presupposto: e' sufficiente che la cartella contenga elementi idonei e circostanze univoche per individuarlo, cosi' da consentire al destinatario di esercitare il controllo sulla legittimita' della procedura
  • La mera iscrizione al Registro Nazionale Debiti contestuale al ruolo non configura di per se' una duplicazione impositiva; va verificata l'unicita' del titolo sostanziale della pretesa
  • La decadenza prevista dall'art. 25 DPR 602/1973 ha perimetro tributario: non puo' essere estesa a fattispecie diverse senza specifica norma che lo disponga
  • Sulle questioni di giurisdizione, se la controversia implica un'analisi sulla legittimita' e quantificazione del prelievo determinato dall'autorita' amministrativa, puo' profilarsi la giurisdizione amministrativa (principio di concentrazione delle tutele); tuttavia questioni formali di notificazione/esazione possono restare di competenza del giudice ordinario e gli accertamenti gia' pronunciati limitano i rilievi successivi
  • In sede di impugnazione in Cassazione e' essenziale riportare con precisione le deduzioni e riprodurre/documentare gli atti decisivi: molte censure possono risultare inammissibili per carenza di specificita' o per violazione dell'art. 366 c.p.c.

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