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Ordinanza

Ordinanza n. 2864/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero della Giustizia del 09 gennaio 2026, comunicato con nota della Corte d'Appello di -OMISSIS- prot. 524/2026-17-EG/ag del 26 gennaio 2026, avente ad oggetto: "Avv. -OMISSIS-, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS- – notifica D.M. 09.01.2026 revoca incarico"; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, comunicata con la medesima nota del 26 gennaio 2026, con la quale è stata deliberata la revoca del dott. -OMISSIS- dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS-; del provvedimento del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, emesso ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, non notificato al ricorrente ma parzialmente desumibile dalla lettura della delibera CSM impugnata, con cui è stata formulata la proposta di revoca; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto alla retribuzione prevista dalla normativa vigente per il periodo successivo alla revoca e sino all'effettivo ripristino del rapporto, con condanna delle amministrazioni resistenti al relativo pagamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'art. 30 c.p.a.”.

Giustizia amministrativa202604520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'incarico di giudice onorario di pace, deliberata dal CSM e disposta con decreto del Ministero della Giustizia, sulla base della proposta del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (giudice onorario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia del 9 gennaio 2026, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura comunicata il 26 gennaio 2026 e il provvedimento del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con cui era stata formulata la proposta di revoca dell'incarico di giudice onorario di pace. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla revoca sino all'eventuale ripristino del rapporto, con condanna al pagamento, e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'art. 30 c.p.a. In sede cautelare il TAR ha ritenuto non manifestamente infondate le doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso, relative al merito della revoca, con particolare riferimento alla congruità della misura rispetto alla produttività complessiva e alla laboriosità dimostrata dal ricorrente durante il servizio, nonché all'organico dell'ufficio e al numero di affari assegnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e ordinato all'amministrazione, e in particolare al CSM, di riesaminare la posizione del ricorrente. Il riesame dovrà valutare la congruità della revoca considerando la produttività complessiva e la laboriosità dimostrata durante l'intero periodo di servizio presso l'ufficio del giudice di pace, oltre all'organico della sede e al numero di affari assegnati al ricorrente. È stato fissato il termine del 30 giugno 2026 per l'adempimento e rinviata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267

    La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con cui è stata formulata la proposta di revoca.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato dal ricorrente quale base della domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente; l'ordinanza non decide tale domanda nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR; sulla base della non manifesta infondatezza delle doglianze il giudice ha sospeso l'atto e disposto il riesame.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la non manifesta infondatezza delle censure concernenti il merito di una revoca dell'incarico può giustificare la sospensione dell'atto e l'ordine di riesame della posizione dell'interessato.
  • Nel riesaminare la congruità della revoca di un incarico giudiziario onorario, l'amministrazione deve considerare la produttività complessiva e la laboriosità dimostrata durante l'intero periodo di servizio, rapportandole all'organico dell'ufficio e al numero di affari assegnati all'interessato.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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