Ordinanza n. 1561/2026 - Napoli, Sezione 4
per il riconoscimento del diritto di accesso in capo al ricorrente e correlativa emanazione dell’ordine di esibizione al Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, della documentazione di cui all’istanza presentata a mezzo PEC il 4 ott 2024 (Inottemperanza e diniego di ostensione di ulteriori documenti nonostante l’accoglimento totale della Commissione di accesso. Atto di significazione e diffida doc.1); nonché per l’annullamento della nota n. 83424 in data 31.10.2025 (doc 2) con la quale è stata illegittimamente rigettata e/o elusa la richiesta di ottemperanza totale (di cui all’appena citata istanza del 4/10 u.s.) in dispregio alla determinazione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (CADA) recante protocollo DICA-0015892-P-14/05/2025- 4.8.1.8.3 in data 6 maggio 2025; per la richiesta di contestuale nomina di commissario ad acta stante il perseverante atteggiamento di ostracismo, non oggettivamente fondato, posto in essere dall’USR Campania come si cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui l'Amministrazione ha rigettato o eluso la richiesta di ostensione integrale di un documento, in asserita esecuzione della determinazione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione richiesta mediante istanza trasmessa a mezzo PEC. La controversia è stata circoscritta a un documento indicato dall'Amministrazione come "documento oscurato", consistente in un unico foglio contenente dati medico-sanitari di terze persone. Il ricorrente ha contestato il diniego o l'elusione dell'ostensione, sostenendo l'inottemperanza rispetto alla determinazione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. Dalla documentazione depositata, pur copiosa e comprendente una relazione del 19 febbraio 2024 con relativi allegati, non è stato possibile identificare il documento oscurato né comprendere se esso fosse stato effettivamente trasmesso al ricorrente, con oscuramento dei dati ritenuti sensibilissimi, in evasione dell'istanza di accesso.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ha rilevato l'incertezza oggettiva circa l'identificazione del documento oscurato e circa l'effettiva trasmissione dello stesso al ricorrente. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando all'Amministrazione un termine di venti giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se antecedente, per depositare un'apposita relazione chiarificatrice. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Non è stata assunta, allo stato, alcuna decisione definitiva sul diritto di accesso, sull'annullamento della nota impugnata o sulla nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per il riconoscimento del diritto di accesso
La disposizione è richiamata quale rito e fondamento processuale della domanda di accertamento del diritto di accesso; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando dagli atti prodotti non sia identificabile con certezza il documento oggetto della richiesta né sia verificabile se l'Amministrazione lo abbia effettivamente osteso, il giudice può disporre un incombente istruttorio, imponendo all'Amministrazione una relazione chiarificatrice prima di decidere la controversia.
- La decisione sulla domanda di accesso può essere rinviata quando permanga un'incertezza fattuale essenziale circa l'oggetto dell'ostensione e l'avvenuta trasmissione del documento richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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