Sentenza n. 7398/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento dell’esito procedura per la copertura di un posto di giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone la cui vacanza è stata pubblicata con prot. n. 24018 del 19.12.2024; del D.M. del 15.05.2025 di trasferimento pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 16, Parte Seconda, in data 01.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della procedura di mobilità per la copertura di un posto presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone, delibera consiliare di trasferimento e decreto ministeriale di recepimento
Esito
Favorevole al resistente (CSM e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera del Plenum del CSM che aveva disposto, a domanda, il trasferimento della controinteressata presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Frosinone, nonché, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale di recepimento, deducendo l’illegittimità derivata. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, commi 3 e 5, della legge n. 533/1973 e l’eccesso di potere, sostenendo che il CSM avrebbe attribuito automaticamente 0,5 punti per la partecipazione della controinteressata a corsi in materia lavoristica, senza verificare adeguatamente la specifica rilevanza dei corsi e le attitudini richieste dal posto. È stata altresì contestata la disposizione di autovincolo contenuta nella circolare CSM sulla mobilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 192 del r.d. n. 12/1941, degli artt. 31, commi 2, 3 e 4, 46 e 47 della circolare CSM n. 13778/2014 e degli artt. 43 e seguenti del codice civile, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, lamentando il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell’unità familiare. La ricorrente sosteneva che il CSM avrebbe dovuto considerare la sua residenza effettiva nel circondario del Tribunale di Frosinone, anziché la sola residenza anagrafica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l’attribuzione di 0,5 punti per la partecipazione della controinteressata a quattro corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, aventi ad oggetto temi riconducibili al diritto del lavoro. L’art. 36 della circolare CSM n. 13778/2014 prevede espressamente tale punteggio e la partecipazione ai corsi mantiene autonoma rilevanza, anche al di là dell’esperienza giudiziaria già maturata. Il CSM ha proceduto secondo l’ordine previsto dalla disciplina di mobilità, valorizzando anzitutto l’anzianità e l’esperienza giudiziaria, quindi merito e attitudini, e infine la formazione specialistica. Non è stata ravvisata alcuna attribuzione automatica o omessa valutazione, poiché i corsi erano pertinenti alla materia lavoristica e l’apprezzamento dell’amministrazione è risultato coerente con la disciplina applicabile. Le contestazioni sulle attitudini della controinteressata sono state ritenute dirette a sostituire la valutazione del giudice a quella discrezionale del CSM. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che, ai fini del punteggio per la salvaguardia dell’unità familiare nelle procedure di mobilità ordinaria, rileva esclusivamente la residenza anagrafica risultante dai registri comunali, non la mera residenza effettiva o dimora. Tale criterio è oggettivo, verificabile e funzionale alla parità di trattamento tra gli aspiranti, evitando accertamenti incerti e mutevoli. Il diverso rilievo attribuito alla residenza effettiva nella disciplina relativa all’obbligo dei magistrati di risiedere nella sede di servizio risponde a una ratio distinta e non è applicabile alla procedura di mobilità. Il decreto ministeriale, impugnato per illegittimità derivata, non è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 21, commi 3 e 5, l. 11 agosto 1973, n. 533
Nella copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni ... dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
La partecipazione ai corsi di formazione in materia lavoristica può assumere autonoma rilevanza ai fini della preferenza nella copertura dei posti presso le sezioni lavoro, anche al di là dell’esperienza giudiziaria pura.
art. 36 circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014
La partecipazione ai corsi di cui all’articolo 21, comma 4, legge n. 533/1973 consente di attribuire punti 0,50.
La disposizione consente l’attribuzione di 0,5 punti per la partecipazione a corsi pertinenti alla materia del lavoro; il CSM deve applicarla nell’ambito della valutazione complessiva delle anzianità, del merito e delle attitudini.
art. 31 circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014
Ai fini del punteggio premiale per la salvaguardia dell’unità familiare nelle procedure di mobilità ordinaria, la residenza rilevante è esclusivamente quella ufficiale risultante dai registri anagrafici.
art. 192 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato dalla ricorrente quale base normativa della disciplina contestata, senza che il TAR ne ricavi una diversa interpretazione decisiva rispetto al criterio della residenza anagrafica.
artt. 43 e seguenti c.c.
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla nozione di residenza e dimora, ma il TAR ritiene prevalente, nella procedura di mobilità, il criterio oggettivo della residenza anagrafica previsto dalla disciplina consiliare.
Massime di principio
- Nelle procedure di mobilità dei magistrati per la copertura di posti presso le sezioni lavoro, la partecipazione a corsi di formazione specialistica in materia lavoristica può costituire titolo autonomamente valutabile e giustificare l’attribuzione del punteggio previsto dalla disciplina consiliare, anche quando non si accompagni integralmente all’esperienza giudiziaria indicata dalla legge.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni del CSM in materia di attitudini e merito dei magistrati non può trasformarsi nella sostituzione del giudizio del tribunale amministrativo a quello dell’organo consiliare, quando la valutazione risulti coerente con la disciplina applicabile e non sia affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la salvaguardia dell’unità familiare nelle procedure di mobilità ordinaria dei magistrati, la residenza rilevante è quella anagrafica risultante dai registri comunali, quale criterio oggettivo, verificabile e uniforme; la mera dimora o residenza effettiva non è sufficiente.
- La scelta di utilizzare la sola residenza anagrafica nelle procedure di mobilità è legittima perché assicura certezza del criterio applicato e parità di trattamento tra gli aspiranti, evitando accertamenti variabili sulla dimora effettiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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