Ordinanza n. 6499/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - Del provvedimento MASAF prot. 0017925 del 14.01.2026. di Sospensione della autorizzazione a far correre cavalli sotto il nome scuderia Andrea Baiardo (ALLEGATO n. 2 ) emesso e notificato con Prot. MASAF - DIPP II - Prot. Uscita N.0003909 del 15.01.2026). (ALLEGATO n. 3). - Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dell’autorizzazione a far correre cavalli sotto il nome di una scuderia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di sospensione dell’autorizzazione a far correre cavalli sotto il nome della propria scuderia, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, ma rileva che il ricorso contiene specifiche contestazioni rivolte all’amministrazione. Il Ministero resistente non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto assolutamente indispensabile, ai fini della decisione, acquisire dall’amministrazione resistente una dettagliata relazione sui fatti di causa, con presa di posizione anche sulle specifiche censure articolate dal ricorrente. Ha quindi disposto l’incombente istruttorio, assegnando al Ministero il termine di 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Il giudice ha avvertito che l’eventuale inadempimento potrà essere valutato come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026, senza decisione definitiva sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
l’eventuale inadempimento potrà essere valutato quale argomento di prova
L’inosservanza dell’ordine istruttorio da parte dell’amministrazione può essere valutata dal giudice quale argomento di prova ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene indispensabile per decidere una controversia acquisire chiarimenti sui fatti e sulle censure dedotte, può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione dettagliata entro un termine prestabilito.
- La relazione istruttoria richiesta all’amministrazione deve riguardare non solo la ricostruzione dei fatti, ma anche la posizione dell’amministrazione sulle specifiche contestazioni formulate nel ricorso.
- L’inadempimento dell’ordine istruttorio può essere valutato dal giudice amministrativo quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- La disposizione di incombenti istruttori e il rinvio dell’udienza non definiscono la domanda di annullamento, che resta da esaminare all’esito dell’attività istruttoria.
Come è indicizzato
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