Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'opposizione alla decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la concessione del beneficio dell'indulto per le condanne relative ai capi 5 e 6 (omicidio). Il ricorrente contestava l'affermazione che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 fosse ostativa all'indulto: sosteneva che, essendo il giudice della cognizione intervenuto con una pena temporanea (e non ergastolo) per quei capi, la circostanza aggravante era stata in pratica esclusa quoad factum e quoad poenam, e che il giudice dell'esecuzione non poteva riesaminare i fatti già decisi (violazione del principio di intangibilità del giudicato). Si deducevano inoltre violazioni ed errata applicazione dell'art. 7 legge n. 203/1991 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio, già consolidato nella giurisprudenza, secondo cui il riconoscimento giudiziale della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 costituisce causa ostativa alla concessione dell'indulto anche quando quella circostanza non abbia concretamente inciso sul trattamento sanzionatorio applicato. La Corte ha precisato la distinzione tra "riconoscimento" dell'aggravante (accertamento dei presupposti) e la sua "applicazione" (effettiva incidenza sulla pena) e ha ritenuto legittimo il controllo del giudice dell'esecuzione sulla sussistenza, come risultante dalle motivazioni delle sentenze di merito, della circostanza ostativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta che il riconoscimento giudiziale della circostanza aggravante previsto da tale norma è ostativo alla concessione dell'indulto anche se la circostanza non ha concretamente inciso sulla determinazione della pena (distinzione tra riconoscimento e applicazione/quoad poenam).
legge n. 241 del 31 luglio 2006 (indulto)
La norma disciplina il beneficio dell'indulto; la Corte conferma che l'indulto non è concedibile quando, nei giudizi di merito, risulta riconosciuta la circostanza aggravante ostativa di cui all'art. 7 legge n. 203/1991.
principio di intangibilità del giudicato (giurisprudenza di legittimità richiamata)
Pur nel rispetto del principio che il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione i fatti definitivamente accertati, è consentito al giudice dell'esecuzione verificare se il giudice di cognizione abbia formalmente riconosciuto la circostanza aggravante; non è invece consentito al giudice dell'esecuzione una rivalutazione dei fatti in contrasto con il giudicato.
Massime di principio
- Se il giudice di merito accerta e dichiara la sussistenza di una circostanza aggravante ostativa (art. 7 l. 203/1991), essa può impedire benefici come l'indulto anche quando non abbia inciso sul calcolo della pena.
- Occorre distinguere tra "riconoscimento" della circostanza aggravante (accertamento dei requisiti) e la sua "applicazione" quoad poenam (effettiva incidenza sulla pena): il primo è quanto basta a creare l'ostatività al beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione può esaminare le sentenze di merito per verificare se la circostanza aggravante sia stata riconosciuta; non può invece riaprire il giudicato per reinterpretare i fatti in senso diverso.
- Per contestare efficacemente in sede di cassazione la decisione che nega un beneficio per via di una circostanza aggravante, il ricorrente deve confrontarsi specificamente e puntualmente con i passaggi motivazionali delle sentenze di merito che attestano il riconoscimento dell'aggravante.
- Quando in sede di cognizione la circostanza aggravante non è stata neppure formalmente contestata, il giudice dell'esecuzione non può inventarne la ricorrenza; ma se la sentenza di merito documenta il riconoscimento, l'ostatività è legittima.
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