Ordinanza n. 115/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, chiedendo che nella relativa base di calcolo siano inclusi i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. Dal testo non emergono ulteriori motivi di censura né è specificato il contenuto dell'atto o del comportamento dell'INPS contestato. Il ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ritenendo necessario, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione e ogni altro atto o documento utile ai fini della decisione. L'ordinanza dovrà essere eseguita dall'amministrazione e comunicata alle parti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987
La disposizione è indicata quale base normativa dei sei scatti stipendiali che il ricorrente chiede siano inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 1 c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 2, comma 2, c.p.a., quale fondamento delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale ulteriore fondamento dei criteri di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È individuato come base normativa del potere del giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e di atti o documenti utili alla decisione.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione, il quadro fattuale e documentale della controversia non risulta sufficientemente definito, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell'amministrazione di una relazione dettagliata e degli atti o documenti utili.
- L'esercizio dei poteri istruttori può essere giustificato da esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, riconducibili ai principi generali del processo amministrativo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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