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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41965/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, relativo a maggiori redditi d’impresa ascritti a una ditta individuale. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo non provata la regolarità della notificazione dell’atto impositivo, perché nel fascicolo mancava l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa inviata dopo il primo accesso infruttuoso del messo notificatore; aveva inoltre rilevato che la conoscenza dell’atto era avvenuta dopo il 31 dicembre 2012, con conseguente decadenza del potere di accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione per apparenza, illogicità e contraddittorietà, assumendo che la CTR non avesse valutato la documentazione depositata, in particolare l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 140 c.p.c., per avere la CTR escluso la regolarità della notifica nonostante la produzione documentale dell’Ufficio; 3) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 149 c.p.c., per avere la CTR ritenuto tardiva la pretesa fiscale senza applicare il principio di scissione degli effetti della notificazione. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la prima censura del primo motivo e il secondo motivo; ha dichiarato assorbita la seconda censura del primo motivo e ha assorbito anche il terzo motivo. Ha ritenuto che la censura sull’omesso esame del documento e quella sulla violazione delle regole di notifica fossero inammissibili perché la CTR aveva accertato che il documento decisivo non risultava prodotto in giudizio: in cassazione non è deducibile come vizio di omesso esame di un documento la doglianza che, in sostanza, contesti l’erronea affermazione del giudice di merito circa la sua mancata produzione, potendo semmai tale errore essere fatto valere con revocazione. Di conseguenza, è rimasta ferma la conclusione della CTR sulla mancata prova del perfezionamento della notifica e, per effetto della tardiva conoscenza dell’avviso di accertamento rispetto al termine decadenziale, sulla decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui violazione è dedotta dalla ricorrente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma che impone la motivazione delle sentenze nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova circa la regolarità della notificazione.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione presso la casa comunale a seguito di irreperibilità temporanea del destinatario.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato per la disciplina del termine di decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citato per la proposta del relatore e il procedimento camerale non partecipato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Indicato dalla Corte come rimedio esperibile, in via di revocazione, se si contesta l’erronea affermazione del giudice di merito sulla mancata produzione di un documento decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte osserva che non si applica il contributo unificato aggiuntivo quando soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

  • d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato per la definizione agevolata delle controversie, inizialmente invocata dal contribuente.

  • L. n. 136 del 2018

    Citata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

  • Corte cost. n. 447 del 2012

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno del principio di scissione degli effetti della notificazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito afferma che un documento decisivo non risulta prodotto in giudizio, la parte non può denunciare in cassazione un omesso esame del documento sostenendo semplicemente che esso era stato depositato: una simile doglianza investe un errore percettivo del giudice e, se ne ricorrono i presupposti, può essere fatta valere con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • In tema di notificazione dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., l’Amministrazione che invochi la ritualità della notifica deve dare prova del perfezionamento della procedura notificatoria, inclusa la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa quando tale documento sia necessario a dimostrare il completamento della sequenza notificatoria.
  • Se la regolarità della notificazione non è provata, la data di effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente assume rilievo decisivo ai fini del rispetto del termine decadenziale dell’accertamento; resta irrilevante la mera allegazione, non adeguatamente dimostrata, di una compiuta giacenza anteriore alla scadenza del termine.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione non può essere utilmente invocato per superare la mancanza di prova del perfezionamento della notificazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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