Cassazione Civile, Ordinanza n. 24293/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione e dalla trasformazione di un fondo di proprietà privata da parte di un Comune, che aveva innalzato un muro di cinta per l'ampliamento della sede cimiteriale. I proprietari avevano chiesto e ottenuto il risarcimento sia per l'irreversibile trasformazione dell'area occupata, sia per il deprezzamento del terreno rimasto in loro proprietà. La Corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo che la liquidazione del danno dovesse essere effettuata con riferimento alla destinazione urbanistica del bene esistente al momento del completamento dell'opera, e non a quella presente al momento dell'occupazione o della realizzazione del muro. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato proprio tale criterio di liquidazione, sostenendo che il valore andasse riferito al tempo dell'occupazione ovvero dell'erezione del muro; con il secondo ha contestato, in via conseguenziale, la liquidazione del danno da deprezzamento, essendo stata operata con lo stesso parametro temporale ritenuto erroneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errato il criterio adottato dalla Corte territoriale per la liquidazione del danno da irreversibile trasformazione del fondo. Ha infatti affermato che il giudice di merito non avrebbe dovuto limitarsi a riferire il valore del bene alla destinazione urbanistica sopravvenuta, ma doveva accertare quando l'azione manipolativa della pubblica amministrazione avesse impresso al bene caratteri di definitività tali da renderne irreversibile la trasformazione e da segnare la sicura acquisizione al patrimonio pubblico. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il parametro censurato era il medesimo utilizzato anche per il danno da deprezzamento. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie e provvedere anche sulla doglianza relativa ai criteri di liquidazione del deprezzamento.
Norme richiamate
art. 380-bis1 c.p.c.
memorie ex art. 380-bis1 cod. proc. civ.
richiamato solo come base procedurale per il deposito di memorie nella fase camerale
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel contesto della valutazione delle prove e dell'accertamento del momento in cui si realizza l'irreversibile trasformazione, ma non come oggetto principale della decisione
Massime di principio
- Nel caso di danno da occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione, il momento rilevante per la liquidazione non coincide automaticamente con l'occupazione materiale né con la mera ultimazione delle opere, ma va individuato nel momento in cui l'opera assume caratteri definitivi e l'assetto del bene risulta irreversibilmente mutato.
- La liquidazione del danno richiede un accertamento in concreto del momento in cui la trasformazione dell'immobile sia divenuta irreversibile, verificando quando l'opera abbia assunto i connotati propri della sua destinazione finale e non essendo sufficiente il solo richiamo alla destinazione urbanistica sopravvenuta.
- Se il criterio di liquidazione del danno principale è erroneo, è assorbito il motivo che censura la quantificazione del danno ulteriore fondata sul medesimo parametro.
- Nel rinvio, il giudice di merito deve riesaminare anche i criteri di liquidazione del danno da deprezzamento del residuo, eventualmente verificando se siano applicabili per analogia i criteri elaborati in tema di espropriazione parziale.
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