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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23641/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia origina da una domanda di risarcimento del danno proposta da un avvocato contro un soggetto che aveva presentato una serie di esposti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nei suoi confronti, nell’ambito di un contrasto connesso all’attività professionale svolta dall’avvocato per una amministrazione condominiale in lite con il medesimo soggetto. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento di euro 6.000,00; la Corte d’appello aveva confermato la decisione e aveva inoltre applicato una ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in ragione della temerarietà dell’appello. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 51 e 598 c.p. per avere la Corte d’appello qualificato come diffamatori gli esposti e negato la scriminante del diritto di critica; 2) violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 2 e 32 Cost. per avere liquidato il danno usando come base le Tabelle di Milano relative alla diffamazione a mezzo stampa; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, nonostante il rigetto della domanda relativa allo stalking e la riduzione del petitum sul danno da diffamazione; 4) violazione dell’art. 96 c.p.c. per la condanna per lite temeraria in appello e la conseguente attribuzione di somme alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sul contenuto degli esposti e sulla loro offensività, valutazione sorretta da motivazione adeguata e insindacabile in sede di legittimità; ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando la correttezza della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale mediante uso adattato delle Tabelle di Milano, con motivazione non apparente e non sproporzionata; ha respinto il terzo motivo, osservando che l’accoglimento di una domanda articolata in più capi o di più domande non impone la compensazione delle spese, potendo il giudice porle integralmente a carico della parte prevalentemente soccombente con adeguata motivazione; ha respinto il quarto motivo, confermando la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. perché l’appello era stato ritenuto manifestamente infondato e costituente abuso dello strumento processuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    La scriminante dell’esercizio di un diritto non opera quando la critica supera il limite della continenza e non è sorretta da fatti obiettivamente riscontrabili.

  • art. 598 c.p.

    L’esimente per le espressioni offensive contenute negli scritti difensivi è subordinata alla loro pertinenza diretta e immediata all’oggetto della controversia e alla loro rilevanza funzionale rispetto alle difese svolte.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è necessaria quando il pregiudizio non è direttamente quantificabile e richiede un prudente contemperamento degli elementi rilevanti del caso concreto.

  • art. 2056 c.c.

    Nella liquidazione del danno extracontrattuale il giudice può ricorrere ai criteri equitativi, nei limiti e secondo la logica del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale da diffamazione è risarcibile e può essere liquidato equitativamente.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto e, nei casi previsti, secondo equità, con motivazione controllabile sulla base del percorso logico seguito.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei diritti della persona lesi dalla diffamazione.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato nel quadro dei diritti inviolabili della persona, a supporto della tutela non patrimoniale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile ma non obbligatoria; l’accoglimento parziale o la soccombenza reciproca non escludono la condanna integrale della parte prevalentemente soccombente se sorretta da adeguata motivazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria tutela anche interessi pubblicistici; richiede l’accertamento di mala fede o colpa grave, potendo fondarsi sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione e sull’abuso del processo.

  • art. 88 c.p.c.

    La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sanziona la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio motivazionale, ma sono state in sostanza ricondotte a contestazioni di merito non scrutinabili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di diffamazione, l’esercizio del diritto di critica non scrimina automaticamente le espressioni offensive: occorre che restino entro il limite della continenza e che siano ancorate a fatti obiettivamente verificabili.
  • La speciale esimente prevista per gli scritti difensivi opera solo se le espressioni offensive sono direttamente e immediatamente pertinenti all’oggetto della controversia e funzionali alle difese svolte.
  • L’accertamento del contenuto offensivo di uno scritto e della ricorrenza delle esimenti di cronaca o critica è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve essere motivata con riferimento ai fattori concreti di incidenza del pregiudizio; il giudice può utilizzare tabelle elaborate per fattispecie analoghe come base di partenza, purché le adatti al caso concreto.
  • L’uso di criteri tabellari non è censurabile se il giudice spiega l’adattamento al caso specifico e la somma finale non risulta sproporzionata rispetto alle circostanze accertate.
  • La compensazione delle spese processuali non è un esito obbligato in caso di accoglimento solo parziale o di pluralità di capi di domanda: il giudice può porre le spese a carico della parte prevalentemente soccombente, purché motivi adeguatamente.
  • La condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche senza domanda di parte e senza prova del danno quando l’impugnazione sia manifestamente infondata e integri abuso dello strumento processuale, in presenza di mala fede o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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