Cassazione Civile, Ordinanza n. 35767/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sardegna, sezione staccata di Sassari, che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso il rigetto di primo grado della sua contestazione. La lite riguardava la corretta imputazione temporale, ai fini fiscali, di compensi percepiti nel 2003 nell'ambito di appalti pubblici e contabilizzati come somme relative a lavori non conclusi, con esposizione dei ricavi nel 2005. La CTR aveva ritenuto decisivo il certificato di collaudo parziale del 2003, escludendo che esso integrasse l'adempimento dell'obbligazione e quindi l'obbligo di contabilizzare i ricavi in quell'anno. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 92, comma 6, 93, comma 5, e 109 d.P.R. n. 917/1986, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il collaudo parziale amministrativo avesse valore sostanziale di attestazione dell'adempimento e imponesse l'imputazione dei ricavi nell'esercizio di riferimento, senza attendere il collaudo definitivo, ritenuto meramente formale.
La decisione
La Corte ha rilevato in via preliminare che non risultava in atti la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso per cassazione, come attestato dalla Cancelleria. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i due motivi di censura. Non ha provveduto sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
È stato richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte non ha esaminato il motivo per l'inammissibilità del ricorso.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Invocato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.
artt. 92, comma 6, 93, comma 5, e 109 d.P.R. n. 917/1986
Invocati per sostenere la corretta imputazione temporale dei ricavi e la rilevanza del collaudo parziale ai fini fiscali.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla pretesa fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione per la soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la mancanza della prova della notificazione del ricorso determina l'inammissibilità del ricorso stesso, precludendo l'esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare di rito, la Corte non può pronunciarsi sul merito delle censure relative alla motivazione della sentenza impugnata o alla corretta applicazione delle norme sostanziali.
- In presenza di parte intimata non costituita, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
- L'esclusione della debenza dell'ulteriore contributo unificato può operare per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura generale dello Stato nei casi previsti dalla disciplina vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35729/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35730/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35731/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35732/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35734/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35735/2022 del 06/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →