Cassazione Penale, Sentenza n. 856/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'equa riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 20/02/2010 - 01/06/2010, in relazione a un procedimento per tentato omicidio in concorso con il fratello. Dopo indagini difensive e ritrattazioni di alcune persone offese, il ricorrente fu definitivamente assolto; la Corte d'Appello però negò la riparazione ritenendo che il ricorrente avesse concorso a causare la custodia cautelare per "colpa grave" e connivenza passiva: avrebbe accompagnato consapevolmente il fratello animato da vendetta, non avrebbe impedito o dissuaso l'aggressione né chiamato le forze dell'ordine e non aveva fornito spiegazioni plausibili nell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del ricorrente. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente con i principi di diritto in tema di riparazione per ingiusta detenzione: la condotta del ricorrente è stata valutata come idonea a integrare colpa grave/connivenza passiva (mancata azione di prevenzione nonostante una posizione di garanzia, omissione di chiamare le forze dell'ordine, silenzio all'interrogatorio che avrebbe potuto chiarire elementi utili). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate in Euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La norma riconosce il diritto all'indennizzo salvo che l'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; tale causa impeditiva va accertata d'ufficio dal giudice della riparazione.
art. 43 c.p.
Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); la colpa grave rileva se la condotta ha creato per prevedibilità una situazione idonea a provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Orientamenti giurisprudenziali (Sezioni Unite e sezioni della Cassazione)
La giurisprudenza (es. Sez. Un. n. 51779/2013, Sarnataro, D'Ambrosio, ecc.) precisa che: 1) il dolo esclude l'indennizzo anche quando la condotta, pur non mirata a realizzare un reato, sia tale da creare allarme sociale idoneo a far intervenire l'autorità; 2) la colpa grave è configurabile anche come "connivenza passiva" quando il soggetto, pur in posizione di garanzia, ometta comportamenti idonei a impedire il reato; 3) il giudice della riparazione deve valutare la condotta sia anteriormente sia successivamente alla misura cautelare.
Massime di principio
- Per ottenere la riparazione l'interessato deve dimostrare che non ha concorso con dolo o colpa grave alla propria custodia cautelare; il giudice accerta tale condizione anche d'ufficio.
- Accompagnare o sostenere materialmente l'autore di un reato può integrare "connivenza passiva" se il soggetto era a conoscenza dell'intento criminoso, era in posizione di garanzia o poteva concretamente impedire o interrompere l'azione e non lo ha fatto.
- Il silenzio o la mancata collaborazione in sede di interrogatorio di garanzia, pur essendo un diritto, possono essere valutati come fattore indicativo di colpa grave nel procedimento per riparazione quando il chiarimento avrebbe potuto incidere sul quadro indiziario e quando il soggetto era l'unico in grado di fornire spiegazioni rilevanti.
- La valutazione sulla sussistenza della colpa grave è globale e si fonda sulla prognosi sociale: il giudice tiene conto delle circostanze (conoscenza dell'intento, comportamento prima/durante/dopo il fatto, ruolo di garanzia, azioni omesse come chiamare le forze dell'ordine).
- Se l'instaurazione della custodia dipende unicamente da dichiarazioni calunniose poi ritrattate, aumenta la probabilità di ottenere la riparazione; tuttavia, se dalla condotta del detenuto emergono elementi che hanno contribuito alla misura (anche omissioni), il diritto all'indennizzo può essere escluso.
- In situazioni analoghe è rilevante conservare e documentare elementi che provino l'intento difensivo (cambio di difensore, richiesta di consulto, tentativi di chiamare autorità, testimonianze sul comportamento di dissuasione) e fornire tempestive spiegazioni che possano essere valutate dal giudice della riparazione.
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