Sentenza del 12/10/2016 n. 20522 - Corte di Cassazione
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE - Servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione - Termine di decadenza per l'accertamento - Art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - "Dies a quo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sostenendo che la contribuente fosse tenuta a riscuotere, insieme al canone di abbonamento telefonico, la tassa sulle concessioni governative relativa ai contratti di telefonia mobile. L'Ufficio sosteneva inoltre che il termine di decadenza applicabile fosse quello quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e che, trattandosi di violazione permanente, il termine decorresse dalla conoscenza della violazione da parte dell'Amministrazione, anziché dalla scadenza della bolletta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha stabilito che, in materia di tassa sulle concessioni governative, si applica la disciplina speciale dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972, con termine di decadenza triennale, non il termine quinquennale generale dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il termine decorre dal giorno in cui è commessa la violazione, coincidente con la scadenza entro cui doveva essere pagata la bolletta, poiché la tassa doveva essere riscossa congiuntamente al canone di abbonamento. Le modalità successive di rendicontazione o versamento all'Erario non incidono sul momento di consumazione della violazione. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972
"giorno nel quale è stata commessa la violazione"
Prevede la disciplina speciale e il termine triennale di decadenza per l'accertamento delle violazioni in materia di tasse sulle concessioni governative. Il termine decorre dal momento in cui la violazione si perfeziona.
Art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997
Stabilisce in via generale un termine di decadenza quinquennale per l'irrogazione delle sanzioni, ma non si applica quando esiste una disciplina speciale, come quella prevista dall'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972.
Art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 641 del 1972
Collega l'obbligo di riscossione della tassa da parte del soggetto incaricato alla riscossione mediante bolletta.
Art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, nota n. 1
Prevede che la tassa sulle concessioni governative relativa al servizio radiomobile sia riscossa unitamente al canone di abbonamento. La mancata riscossione con la bolletta costituisce il momento di consumazione della violazione.
Art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla CTR in relazione all'incertezza oggettiva sull'applicabilità della tassa agli enti locali, quale possibile causa di non punibilità della violazione.
Art. 29 del d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte ha rilevato che tale disposizione non ha abrogato espressamente né per incompatibilità la disciplina speciale dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972.
Massime di principio
- Quando una materia fiscale è regolata da una disposizione speciale che stabilisce un termine di decadenza, tale termine prevale su quello generale previsto dalla normativa sulle sanzioni, salvo un'abrogazione legislativa espressa o un'incompatibilità effettiva.
- Per individuare il dies a quo occorre individuare il momento in cui la violazione si perfeziona, non necessariamente il momento in cui l'Amministrazione viene a conoscenza dell'inadempimento.
- Se la legge impone di riscuotere un tributo insieme a una bolletta o a un canone, la mancata riscossione si perfeziona alla scadenza della bolletta; da tale data decorre il termine di decadenza.
- Gli adempimenti successivi di rendicontazione o riversamento delle somme all'Erario non spostano il momento iniziale della decadenza, se la violazione consiste nella mancata riscossione originaria.
- In situazioni analoghe è necessario verificare prima la disciplina speciale applicabile e calcolare il termine decadenziale dalla data dell'obbligo concretamente violato, per valutare tempestività dell'atto impositivo o sanzionatorio.
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