Cassazione Penale, Sentenza n. 29995/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego della liberazione anticipata speciale (art. 54 O.P.) relativo al periodo di pena dal 21/9/2010 al 21/9/2012; deduce: 1) errata applicazione della legge penale nel mancato riconoscimento del beneficio; 2) motivazione illogica e contraddittoria perché la revoca dell'affidamento in prova non sarebbe ancora passata in giudicato (presunta violazione dell'art. 6 comma 2 CEDU); 3) violazione della correlazione tra la precedente ordinanza e la motivazione del rigetto fondata sulla revoca dell'affidamento, questione che il ricorrente ritiene distinta e ancora pendente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, confusione e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la revoca dell'affidamento in prova «ex tunc» per condotte incompatibili con la prosecuzione della prova attesti la mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione e costituisca rilievo ostativo al riconoscimento della maggior detrazione prevista dall'art. 4, comma 2, D.L. n.146/2013 conv. L. n.10/2014. Ha inoltre osservato che le doglianze relative al provvedimento di revoca dovevano essere impugnate tempestivamente nel relativo procedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.146 del 2013, conv. L. n.10 del 2014, art. 4, comma 2
Ai condannati che, a decorrere dal 10 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la revoca dell'affidamento in prova con efficacia retroattiva per condotte incompatibili è indice della mancata prosecuzione della partecipazione all'opera di rieducazione e pertanto ostativa al riconoscimento della maggior detrazione (liberazione anticipata speciale).
art. 54 O.P.
Norma che disciplina la liberazione anticipata speciale invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il beneficio non fosse riconoscibile alla luce della perdita della prova di partecipazione alla rieducazione.
art. 6 CEDU, comma 2
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione di una revoca non definitiva; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nel presente procedimento e non valutabile in questa sede, dovendo essere contestata nei procedimenti opportuni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria e delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o infondato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Citata in relazione all'assenza di cause di esonero dalla responsabilità per la sanzione applicata; conferma la legittimità dell'applicazione della sanzione per ricorsi infondati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento al limite di enunciazione dei motivi di ricorso nella sentenza di cassazione; la Corte si è attenuta ai limiti richiesti nella motivazione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova con efficacia retroattiva per comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura rappresenta elemento significativo della mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione e può ostare al riconoscimento di benefici premiali quali la liberazione anticipata speciale prevista dall'art. 4, comma 2, D.L. n.146/2013 (L. n.10/2014).
- Le impugnazioni e le doglianze specifiche relative a un provvedimento di revoca della misura alternativa devono essere proposte nei termini e nei modi previsti nel relativo procedimento: non sono esaminabili se sollevate incidentalmente in un procedimento diverso.
- I ricorsi generici, confusi o che sollevano questioni non pertinenti al petitum possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e comportare condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La non definitività (mancato passaggio in giudicato) di un provvedimento non impedisce che, in altro procedimento, il giudice valuti le conseguenze della condotta che ha determinato la revoca qualora questa dimostri la perdita dei requisiti richiesti dalla norma per ottenere un beneficio.
- Quando una norma richiede che il condannato 'abbia continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione', il giudice può valutare anche fatti successivi alla prima concessione del beneficio per accertare la sussistenza continuativa di tale requisito; condotte incompatibili possono quindi avere efficacia ostativa.
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