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Sentenza

Sentenza n. 6077/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’esecuzione del provvedimento amministrativo di accertamento del diritto al rimborso di somme versate in eccesso a titolo di oblazione edilizia, formalmente riconosciuto dal Comune di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione Urbanistica con certificato del 5 giugno 2024, prot. n. 114887, rimasto inottemperato dall’Agenzia delle entrate, la quale ha illegittimamente rigettato l’istanza di rimborso con la comunicazione di rigetto del 10.02.2025 che si impugna;

Giustizia amministrativa202504674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Agenzia delle entrate al rimborso di euro 8.298,67 di oblazione edilizia versata in eccedenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria richiedente rimborso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto da Roma Capitale un titolo edilizio in sanatoria e, successivamente, un certificato comunale del 5 giugno 2024, rilasciato ai sensi dell’art. 35, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, attestante la spettanza di un rimborso di euro 8.298,67 per oblazione versata in eccedenza. Presentate all’Agenzia delle entrate le istanze di rimborso, l’amministrazione le aveva respinte ritenendo applicabile il termine prescrizionale triennale previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985, decorrente dalla presentazione della domanda di sanatoria. La ricorrente ha proposto, in via principale, azione di ottemperanza al certificato comunale e, in via subordinata, domanda di annullamento del diniego, deducendo la violazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 2935 c.c., poiché il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal rilascio del certificato comunale; la violazione della competenza comunale nella determinazione dell’oblazione; la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per difetto di istruttoria e motivazione; nonché un vizio relativo alla mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. L’Agenzia delle entrate ha eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza, per mancanza di un titolo giurisdizionale, e dell’azione di annullamento, per asserita carenza di procura speciale. Con precedente sentenza non definitiva il TAR aveva dichiarato inammissibile l’azione di ottemperanza e convertito il rito per la domanda demolitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla procura, ritenendo che essa fosse riferita al giudizio per l’ottenimento del rimborso e fosse quindi idonea anche a sostenere l’impugnazione del diniego. Nel merito ha accolto la domanda di annullamento. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 35, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, il diritto al rimborso nasce soltanto con l’accertamento comunale del credito e con il rilascio del certificato che ne quantifica l’importo; da tale data decorre la prescrizione. Il termine triennale previsto dall’art. 35, comma 18, riferito alla data di presentazione della domanda di sanatoria, riguarda invece la diversa ipotesi di perfezionamento del condono per silenzio-assenso e non è estensibile al caso di definizione espressa mediante provvedimento comunale. In quest’ultima fattispecie opera il termine ordinario decennale, decorrente dal rilascio del certificato comunale, in combinato disposto con gli artt. 2935 e 2946 c.c. Poiché tra il certificato del 5 giugno 2024 e la richiesta di rimborso erano trascorsi soltanto 266 giorni, il diritto non era prescritto. Il diniego dell’Agenzia delle entrate è stato pertanto annullato. L’Agenzia è stata inoltre condannata a pagare euro 8.298,67, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti perché il loro accoglimento non avrebbe arrecato ulteriore vantaggio. Le spese sono state compensate, in ragione della reciproca soccombenza sulle due domande proposte.

Norme richiamate

  • art. 35, ultimo comma, l. 47/1985

    Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l’interessato può presentare istanza di rimborso all’Intendenza di finanza territorialmente competente

    Il diritto al rimborso dell’oblazione versata in eccedenza nasce con l’accertamento comunale del credito e il rilascio del certificato che ne attesta e quantifica l’importo; da tale data decorre la prescrizione.

  • art. 35, comma 18, l. 47/1985

    Il termine prescrizionale di trentasei mesi decorrente dalla presentazione della domanda di sanatoria si applica alla fattispecie in cui il procedimento di condono si perfezioni per silenzio-assenso; la disposizione, avente portata eccezionale, non si applica alla definizione espressa del procedimento.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso esaminato, tale momento coincide con il rilascio del certificato comunale attestante il credito.

  • art. 2946 c.c.

    Alla fattispecie di rimborso derivante da definizione espressa del condono si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza richiede un titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza; il certificato amministrativo comunale non è stato ritenuto tale, sicché la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile con sentenza non definitiva.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La domanda di annullamento subordinata è stata trattata mediante conversione del rito dopo la declaratoria di inammissibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La controversia relativa al rimborso dell’oblazione edilizia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto è stata assorbita, non essendo necessario esaminarla dopo l’accoglimento del motivo principale.

  • art. 3, comma 4, l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere è stata assorbita.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio definito con provvedimento espresso, il diritto al rimborso dell’oblazione versata in eccedenza sorge soltanto quando il Comune, ai sensi dell’art. 35, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, accerta e quantifica il credito mediante il rilascio del certificato previsto dalla norma.
  • Il termine prescrizionale triennale previsto dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47 del 1985, decorrente dalla presentazione della domanda di sanatoria, è riferito alla diversa ipotesi di perfezionamento del condono per silenzio-assenso e, in quanto disposizione eccezionale, non può essere esteso ai procedimenti definiti espressamente.
  • Per il diritto al rimborso dell’oblazione eccedente relativo a un procedimento di condono definito con provvedimento espresso, il termine di prescrizione ordinario decennale decorre dalla data di rilascio del certificato comunale che attesta e quantifica il credito, in applicazione combinata degli artt. 2935 e 2946 c.c.
  • Il giudice amministrativo può annullare il diniego dell’Agenzia delle entrate e condannarla al pagamento della somma risultante dal certificato comunale quando accerti che il diritto al rimborso non è prescritto e che l’importo del credito è stato formalmente attestato dall’amministrazione comunale competente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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