Sentenza n. 212/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, n. prot. 0319569 del 7.11.2023, con il quale il Comune di Cagliari ha comunicato il rigetto definitivo della DUA e vietato al ricorrente gli interventi di manutenzione straordinaria consistente nel frazionamento in due unità immobiliari (Sez. A, Fg. 7, mapp. 1519 sub. 4), siti in Cagliari, via Is Mirrionis 149, codice univoco 526716/2022, con ordine di interdizione e rimozione delle opere vietate; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale. II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.4.2024: 1) del provvedimento, senza data ma depositato in giudizio il 19.1.2024, con il quale il Comune di Cagliari ha annullato in autotutela il provvedimento interdittivo, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, n. prot. 0319569 del 7.11.2023, adottato nei confronti del ricorrente, per la pratica distinta al n. 34303.6-CU 526716/2022, nella parte in cui afferma che “l’annullamento del provvedimento non costituisce rinuncia alla pretesa creditoria vantata dall’Ente all’incasso delle somme dovute a titolo di corrispettivo monetario come previsto nel caso de quo secondo la normativa vigente” e nella parte con cui l’Amministrazione “determina di dare immediato avvio al procedimento di recupero delle somme dovute dal sig. Nicola Perra a titolo di corrispettivo monetario, come previsto nel caso de quo secondo la normativa di settore”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo relativo a una DUA/SCIA per frazionamento immobiliare e successivo atto di autotutela recante la riserva di recupero del corrispettivo per la monetizzazione dei parcheggi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, aveva rigettato definitivamente la DUA e vietato un intervento di manutenzione straordinaria consistente nel frazionamento di un'unità immobiliare in due appartamenti, ordinando l'interdizione e la rimozione delle opere. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 19 l. n. 241/1990, per tardivo esercizio del potere inibitorio. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 15-quater, comma 7, l.r. n. 23/1985 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione: secondo il ricorrente, la prima unità immobiliare ulteriore derivante dal frazionamento aveva volumetria inferiore a 210 mc e, pertanto, non era dovuta la monetizzazione dei parcheggi. Il Comune, dopo avere annullato in autotutela il provvedimento interdittivo perché adottato oltre i termini, si era riservato di recuperare le somme asseritamente dovute. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato tale atto nella parte relativa alla pretesa creditoria, sostenendo che l'art. 15-quater, comma 7, l.r. n. 23/1985 prevedesse un'esenzione applicabile al caso e che l'art. 64 del regolamento edilizio comunale non costituisse una disposizione più restrittiva idonea a derogarla.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse riconosciuta da entrambe le parti, la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo originario, poiché il Comune lo aveva già annullato in autotutela. Ha invece accolto il ricorso e i motivi aggiunti quanto alla pretesa comunale di recuperare il corrispettivo per la monetizzazione dei parcheggi, annullando i provvedimenti impugnati nella loro interezza su tale profilo. Il Collegio ha ritenuto incontestato che dal frazionamento fossero derivate due unità immobiliari con volumetria inferiore a 210 mc e ha qualificato l'art. 15-quater, comma 7, l.r. n. 23/1985 come norma speciale derogatoria: la monetizzazione non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all'originaria, purché di volume inferiore a 210 mc. L'art. 64 del regolamento edilizio comunale, anteriore e formulato in termini generali, si limita a consentire la trasformazione dell'obbligo di reperimento dei parcheggi in un corrispettivo monetario quando i parcheggi non siano reperibili; non contiene un espresso riferimento alla soglia volumetrica né può essere considerato disposizione più restrittiva idonea a derogare alla successiva norma regionale speciale. È stato applicato il principio lex specialis derogat legi generali. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni interpretative, con rimborso al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. n. 241/1990
La disposizione disciplina il potere dell'amministrazione di intervenire sulla segnalazione o dichiarazione e il relativo termine; nel caso concreto il Comune ha riconosciuto di avere adottato tardivamente il provvedimento interdittivo e lo ha annullato in autotutela.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento interdittivo era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi e dai chiarimenti dell'interessato; il giudizio non si è concluso con una decisione specifica sulla validità di tale fase procedimentale.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato con riferimento alla censura di difetto di motivazione dell'atto comunale sulla pretesa monetizzazione; l'accoglimento deriva tuttavia principalmente dall'erronea applicazione della disciplina sostanziale sui parcheggi.
art. 15-quater, comma 7, l.r. n. 23/1985
Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all'originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.
La norma è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale della monetizzazione. L'esenzione opera per la prima unità ulteriore con volume inferiore a 210 mc; disposizioni comunali più restrittive possono prevalere solo se contengono un riferimento espresso al medesimo elemento di specialità, ossia alla soglia volumetrica.
art. 64 del Regolamento edilizio del Comune di Cagliari
Nel caso dei frazionamenti di singole unità immobiliari [...], qualora i parcheggi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, l'obbligo di assicurare la dotazione di aree per la sosta di autoveicoli può essere trasformato in un corrispettivo monetario, destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici.
La disposizione ha carattere generale e non prevede espressamente l'assoggettamento a monetizzazione della prima unità ulteriore con volume inferiore a 210 mc; non può quindi derogare alla successiva norma regionale speciale.
Massime di principio
- In materia di nuovi frazionamenti immobiliari, l'art. 15-quater, comma 7, della l.r. n. 23/1985 esclude la necessità della monetizzazione degli spazi per parcheggio per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto a quella originaria, quando tale unità abbia volumetria inferiore a 210 mc.
- La clausola che fa salve disposizioni comunali più restrittive non consente di disapplicare l'esenzione regionale sulla base di una disciplina comunale generale e anteriore che preveda la monetizzazione dei parcheggi nei frazionamenti senza riferirsi espressamente alla soglia volumetrica di 210 mc.
- Una disposizione comunale può essere qualificata come più restrittiva rispetto all'esenzione prevista dalla legge regionale soltanto se disciplina in modo specifico il medesimo presupposto derogatorio, cioè l'esenzione per la prima unità immobiliare ulteriore di volume inferiore a 210 mc.
- L'annullamento in autotutela del provvedimento interdittivo rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento dell'atto originario, ma non impedisce l'esame della distinta pretesa comunale al pagamento o al recupero della monetizzazione dei parcheggi, se tale pretesa è mantenuta in un atto successivo impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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