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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47087/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna in primo grado per rapina impropria e lesioni aggravate. Contestazioni principali: 1) violazione dell'art. 195 comma 7 c.p.p. per l'utilizzo della dichiarazione del teste Badaloni relativa al numero di targa riferito da un passante non identificato; 2) errata applicazione dell'art. 582 c.p. e carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di lesioni, con riferimento al fatto che la persona offesa si era aggrappata all'autovettura quando questa era già in movimento; 3) manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, in particolare riguardo l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, l'inattendibilità attribuita alla madre dell'imputato e l'assenza di elementi per negare le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 195 comma 7 c.p.p. adottata dalla giurisprudenza secondo la quale l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta opera solo quando la fonte primaria impedisca la verifica della fonte secondaria; nel caso concreto il teste Badaloni confermò l'allontanamento su una Fiat 600 rossa, corrispondente all'auto in uso al ricorrente, e la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il riconoscimento della persona offesa e l'inattendibilità della madre dell'imputato. Le censure erano, in gran parte, ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esente da manifesta illogicità, alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    L'inutilizzabilità della testimonianza indiretta opera solo quando la fonte primaria impedisca la verifica della fonte secondaria; non si applica se il dichiarante indica la propria fonte immediata anche senza fornire tutte le generalità e la fonte non è identificabile

  • art. 582 cod. pen.

    Richiamata dal difensore come presunta erronea applicazione, ma la Corte di Cassazione ha considerato la censura come valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la pronuncia di condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La disciplina della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.) esclude l'utilizzo della dichiarazione solo se la fonte primaria impedisce la verifica; se il dichiarente indica la fonte immediata la prova può essere valutata
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o della credibilità dei testi, salvo che emerga una manifesta illogicità o un vizio del percorso motivazionale
  • Chi impugna per cassazione l'utilizzabilità di una prova a carico deve illustrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sull'esito probatorio complessivo (prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità
  • La negazione delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto e richiede una motivazione chiara sulle circostanze concrete del fatto e sui precedenti dell'imputato; se la motivazione non è manifestamente illogica non è sindacabile in Cassazione
  • In caso di ricorso inammissibile è possibile la condanna alle spese e, se sussiste colpa nell'aver proposto il ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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