Cassazione Penale, Sentenza n. 2187/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva accolto la domanda di estradizione avanzata dal Ministero della Giustizia albanese per eseguire una pena di 6 anni inflittagli dal Tribunale di Scutari per coltivazione di stupefacenti. Gjon deduceva violazioni di legge (art. 705, comma 2, lett. c) c.p.p.), violazioni di norme sull'immigrazione (artt. 28 e ss. TU Immigrazione) e della Costituzione (artt. 2 e 29), sostenendo che il provvedimento lederebbe i suoi diritti fondamentali perché è radicato in Italia, ivi sposato e convivente con una cittadina albanese da anni, e perché il procedimento in Albania non sarebbe concluso essendo stata richiesta la revisione per un processo celebrato all'insaputa dell'interessato. La difesa ha inoltre richiesto il rinvio dell'udienza in attesa della decisione sulla revisione fissata per il 10/10/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalle modifiche di legge e dall'orientamento delle Sezioni Unite. Per effetto dell'inammissibilità non è stata esaminata la richiesta di rinvio (oltre che ritenuta generica e priva di documentazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come parte della contestazione processuale relativa alla decisione di estradizione; la Corte non è tuttavia entrata nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
artt. 28 e ss. TU Immigrazione
Richiamati dal ricorrente in relazione alla sua presunta condizione di radicamento in Italia e alla possibile tutela prevista dalla normativa sull'immigrazione; la Corte ha invece deciso sull'aspetto procedurale di ammissibilità del ricorso senza esaminare le implicazioni sostanziali.
artt. 2 e 29 Cost.
Richiamati come garanzie costituzionali (diritti fondamentali e tutela della famiglia) dal ricorrente per opporsi all'estradizione; non valutati nel merito a causa dell'inammissibilità.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 23/06/2017, n.103)
Sulla base delle modifiche normative e dell'orientamento delle Sezioni Unite, il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione rende il ricorso inammissibile.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)
Giurisprudenza richiamata che precisa l'obbligo della rappresentanza tecnica specializzata per proporre ricorso in Cassazione e distingue tra legittimazione a ricorrere e modalità di proposizione; questa interpretazione è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per conseguenza dell'inammissibilità: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qui, al versamento alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che nella determinazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non si ravvisa assenza di colpa; giustifica l'equità della somma comminata.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'inoltro degli adempimenti di cancelleria previsti da questa norma a seguito della pronuncia della Corte.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione non può essere presentato personalmente dall'interessato: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata rappresentanza tecnica specializzata determina l'inammissibilità senza esame del merito.
- Le questioni sostanziali (es. radicamento familiare nello Stato, rischi per i diritti fondamentali, pendenze processuali nello Stato richiedente) devono essere adeguatamente documentate e sollevate con ricorso ammissibile; altrimenti non verranno valutate.
- Le istanze di sospensione o rinvio di udienza vanno motivate e corredate da documentazione probante (es. atti che dimostrino la pendency o la fissazione di udienze nello Stato richiedente); richieste generiche e senza documenti sono in genere inutili.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante curare la forma processuale del ricorso per evitare conseguenze economiche.
- Se si contesta l'estradizione per violazione di diritti fondamentali o per motivi legati allo stato familiare e all'integrazione nello Stato ospitante, occorre presentare prove concrete (certificati di residenza, atti di convivenza o matrimonio, documentazione sull'attività lavorativa, provvedimenti pendenti nello Stato richiedente) e sollevare tempestivamente tali argomenti davanti agli organi competenti.
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