Sentenza n. 12033/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del Decreto del Ministro dell'Interno del 01.12.2021, notificato in data 20/7/2022 (doc. 1), con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della Cittadinanza italiana ex art. 9 L. 05.02.1992 n. 91- -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato per gravi addebiti di carattere penale a carico del coniuge della richiedente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno che aveva respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, deducendo l'illegittimità del diniego. Dal testo emerge che il diniego era fondato sulla valutazione di gravi addebiti penali a carico del marito. Il Ministero ha successivamente depositato un decreto del Presidente della Repubblica emanato l'11 novembre 2022, senza che il testo ne specifichi il contenuto, ma ritenuto dal Collegio satisfattivo dell'interesse azionato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta emanazione del decreto del Presidente della Repubblica richiesto avesse integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, rilevando sia l'omessa comunicazione della sopravvenienza, che aveva determinato l'inutile protrarsi del giudizio, sia, comunque, l'infondatezza del ricorso secondo la giurisprudenza della Sezione. In particolare, la Sezione ha richiamato la valutabilità delle controindicazioni di carattere penale a carico di componenti del nucleo familiare, soprattutto quando particolarmente gravi, con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza di cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dalla ricorrente.
artt. 72-bis e 74 c.p.a.
Richiamati per la definizione del giudizio in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro un diniego di concessione della cittadinanza, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e tale provvedimento soddisfa integralmente l'interesse azionato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- Nella valutazione discrezionale della domanda di concessione della cittadinanza possono assumere rilievo, se particolarmente gravi, le controindicazioni di carattere penale riferibili a componenti del nucleo familiare del richiedente; la valutazione deve essere compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza.
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