Sentenza del 29/05/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Accertamento - indagini finanziarie - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - onere probatorio - contraddittorio preventivo - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'utilizzo dei dati risultanti dalle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che tale disposizione ha natura esclusivamente istruttoria e non introduce, di per sé, una presunzione legale relativa né un'automatica inversione dell'onere della prova a favore del Fisco. Ha inoltre evidenziato la necessità di un contraddittorio preventivo, affinché il contribuente possa fornire spiegazioni e dimostrare l'irrilevanza fiscale dei movimenti finanziari contestati.
La decisione
La sentenza ha affermato che i dati derivanti dalle indagini finanziarie devono essere successivamente ricondotti alla specifica disciplina dell'accertamento applicabile, prevista dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. n. 600/1973. L'art. 32, considerato isolatamente, non determina quindi una presunzione legale relativa né un'inversione automatica dell'onere probatorio. La possibilità riconosciuta al contribuente di fornire dimostrazioni è stata interpretata come espressione dell'obbligo dell'Amministrazione di instaurare il contraddittorio preventivo. Ne consegue che l'accertamento non può fondarsi sulla mera acquisizione dei dati bancari senza consentire al contribuente di interloquire e fornire giustificazioni.
Norme richiamate
Art. 32, D.P.R. n. 600/1973
I dati derivanti dalle indagini finanziarie sono posti alla base delle rettifiche disciplinate dai successivi articoli 38, 39, 40 e 41
La disposizione disciplina la fase istruttoria e consente di utilizzare i dati finanziari nell'accertamento, ma non introduce autonomamente una presunzione legale relativa né un'inversione dell'onere della prova.
Art. 38, D.P.R. n. 600/1973
Rientra tra le disposizioni nelle quali devono essere incanalati e valutati i dati acquisiti mediante indagini finanziarie, secondo la specifica tipologia di accertamento.
Art. 39, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina una specifica modalità di accertamento e costituisce la sede normativa nella quale valutare gli effetti probatori dei dati finanziari.
Art. 40, D.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale ulteriore disciplina accertativa cui devono essere ricondotti i dati raccolti nella fase istruttoria.
Art. 41, D.P.R. n. 600/1973
Rappresenta un'ulteriore disciplina specifica dell'accertamento, distinta dalla funzione istruttoria dell'art. 32.
Massime di principio
- I dati bancari o finanziari acquisiti dall'Amministrazione costituiscono elementi istruttori, ma il loro utilizzo deve essere giustificato nell'ambito della specifica norma che disciplina il tipo di accertamento.
- Non è corretto ritenere che l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 determini, da solo, una presunzione legale relativa o un'automatica inversione dell'onere della prova.
- Prima di fondare l'accertamento sui movimenti finanziari, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di fornire spiegazioni, documenti e giustificazioni mediante un contraddittorio preventivo.
- Il contribuente deve collaborare concretamente al contraddittorio, indicando per ciascun movimento la provenienza, la destinazione e l'eventuale irrilevanza reddituale; contestazioni generiche possono non essere sufficienti.
- In situazioni analoghe occorre distinguere sempre tra fase istruttoria, nella quale vengono raccolti i dati finanziari, e fase accertativa, nella quale tali dati devono essere valutati secondo i presupposti e le regole probatorie della specifica disciplina applicabile.
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