Sentenza n. 2764/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 269/2025, del 26.06.2025, con cui il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’accredito della carta docente per le seguenti annualità: Garambone, per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per il corrispondente importo complessivo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00); Mastracci per le annualità 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per il corrispondente importo complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che riconosceva il diritto all'accredito della carta docente per determinate annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 269/2025 del Tribunale di Como, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 21 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto a un ricorrente il diritto alla carta docente per cinque annualità, per complessivi euro 2.500,00, e all'altra ricorrente per tre annualità, per complessivi euro 1.500,00, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno. È stata chiesta l'esatta esecuzione del giudicato mediante accredito degli importi nei rispettivi borsellini elettronici. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato all'amministrazione di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi di euro 500,00 per ciascuna annualità riconosciuta, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura da parte dei creditori per determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2233, comma 2, c.c.
Il criterio di adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese legali in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'amministrazione non adempie al giudicato quando, a fronte di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme determinate o determinabili, non dimostri l'integrale esecuzione dell'obbligo mediante l'accredito degli importi dovuti.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto in caso di ulteriore inerzia e su istanza del creditore.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà luogo a un compenso aggiuntivo.
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