Cassazione Penale, Sentenza n. 5525/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Luca Zanarini. Il provvedimento di revoca si fondava sul presupposto che esistessero due condanne distinte a suo carico (una del 19/11/2014 e una del 22/10/2015) giustificanti la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p. Il ricorrente ha dedotto che la seconda sentenza aveva riconosciuto la continuazione con la prima e aveva rideterminato la pena complessiva, per cui la sospensione era stata concessa una sola volta sulla pena unificata e non poteva essere revocata con il presupposto della sussistenza di una seconda condanna autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che, quando tra i fatti di due giudizi definitivi è riconosciuto il vincolo della continuazione, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica per il reato continuato e la sospensione condizionale già concessa può essere estesa alla pena complessivamente determinata. Poiché la revoca era basata su un presupposto errato (la presunta esistenza di una seconda condanna autonoma), l'ordinanza di revoca è stata annullata. È stata disposta la comunicazione della sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Richiamato per verificare che la pena complessiva determinata per le condanne in continuazione rientri nel limite edittale previsto per la concessione della sospensione condizionale; la Corte verifica che la pena unificata sia compatibile con i requisiti di ammissibilità del beneficio.
art. 164 cod. pen.
Interpretato nel senso che l'estensione del beneficio della sospensione condizionale dalla prima sentenza alla pena complessivamente determinata non viola tale norma quando è riconosciuta la continuazione tra le condanne, perché la pluralità di condanne si assimila a una condanna unica per reato continuato.
art. 168 cod. pen.
Il comma 1, n. 2 (presupposto di revoca invocato dall'organo esecutivo) non può essere applicato quando la presunta 'seconda' condanna è in realtà assorbita nella pena complessiva per continuazione: la revoca per nuova condanna richiede che la condanna sia autonoma e non un effetto della continuazione già considerata.
Giurisprudenza citata
Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352
Principio secondo cui, se è stata riconosciuta la continuazione tra fatti oggetto di due giudizi definitivi, la pluralità di condanne può considerarsi quale condanna unica ai fini dell'applicazione o dell'estensione della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Se tra più sentenze definitive è riconosciuta la continuazione, le condanne devono essere considerate ai fini dell'esecuzione come un'unica pena complessiva: la sospensione condizionale eventualmente concessa si riferisce alla pena unificata.
- Non è legittima la revoca della sospensione condizionale fondata su una presunta 'seconda' condanna quando tale condanna è stata già assorbita nella pena complessiva per continuazione.
- Prima di disporre la revoca del beneficio ex art. 168 c.p. il giudice dell'esecuzione deve verificare documentalmente se le sentenze richiamate riconoscono la continuazione e come è stata rideterminata la pena finale.
- La verifica del rispetto dei limiti edittali (art. 163 c.p.) va fatta sulla pena complessiva determinata per la continuazione; se questa rientra nei limiti la sospensione può essere estesa.
- In caso di revoca basata su un errore di fatto o di valutazione circa l'autonomia delle condanne, l'ordinanza di revoca può essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione.
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