Cassazione Penale, Sentenza n. 5959/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestando la valutazione della Corte d'appello che lo riteneva responsabile, in qualità di socio della Abruzzo Vigilanza s.r.l. (fallita), della distrazione di euro 37.219,57 erogati in suo favore e mai restituiti. Deduceva che esisteva un credito a suo favore, comprovato da un decreto ingiuntivo del giudice del lavoro (non opposto) e da una scrittura privata di mutuo, dal quale sarebbe emerso che egli stava effettivamente rimborsando un debito della società verso il mutuante; tali elementi, secondo il ricorrente, giustificherebbero le somme ricevute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la preclusione derivante dalla concorde valutazione dei giudici di merito e che il ricorso non ha seriamente contestato le analitiche motivazioni della Corte territoriale, la quale aveva osservato che il decreto ingiuntivo (pari a euro 21.597) era inferiore alle somme ricevute dal socio e quindi non poteva giustificare l'erogazione. La Corte ha inoltre ritenuto non verosimile l'asserita inconsapevolezza dello stato di decozione della società, data la partecipazione del ricorrente (49%), e che l'eventuale esistenza di un debito verso terzi non giustifica l'erogazione diretta al socio anziché al creditore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 12 dicembre 2023.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758
Principio di preclusione: la Cassazione non riesamina la valutazione fattuale quando i giudici di merito sono concordi, salvo che non emerga un vizio di diritto rilevante
Delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (legge fallimentare)
La sentenza ha ritenuto integrato il reato per la distrazione di somme dalla massa attiva fallimentare; la Corte territoriale ha valutato che l'esistenza di un decreto ingiuntivo per importo inferiore non giustifica l'intera erogazione e che la partecipazione societaria rilevante riduce la credibilità dell'asserita inconsapevolezza dello stato di decozione; inoltre l'eventuale debito verso terzi non giustifica pagamenti al socio invece che al creditore
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è restia a rimettere in discussione valutazioni probatorie concordi dei giudici di merito: il ricorso per cassazione deve evidenziare profili di diritto e non una diversa valutazione dei fatti
- Un decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di giudicato solo per l'importo accertato; se tale importo è inferiore rispetto alle somme ricevute, non basta a giustificare integralmente le erogazioni al socio
- Per giustificare prelievi o pagamenti in favore di soci quando la società è in difficoltà occorre documentare in modo chiaro e tracciabile che le somme siano state destinate a estinguere debiti societari (e preferibilmente corrisposte direttamente ai creditori)
- Una partecipazione societaria significativa aumenta l'onere di prova della buona fede: un socio con ruolo e rilevante partecipazione difficilmente può affermare di ignorare lo stato di decozione
- In casi di sospetta bancarotta fraudolenta patrimoniale, conservare documentazione, bonifici, destinazione dei pagamenti e titoli che dimostrino la legittimità dell'operazione è cruciale per difendersi efficacemente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5647/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5648/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5651/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →